Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 3 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione protezione dei consumatori
Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108)
Commento
Introduzione
Nell’ambito dell’adeguamento delle prescrizioni sulle derrate alimentari di origine animale alla legislazione dell’UE sono precisate e completate le seguenti disposizioni.
Commento alle modifiche
Art. 2a
Sono recepite prescrizioni specifiche per le derrate alimentari congelate di origine animale secondo il
1
regolamento UE n. 16/2012 .
Nella fase che precede l’etichettatura di una derrata alimentare di origine animale, ossia prima dell’ulteriore trasformazione, il responsabile dell’azienda alimentare deve dichiarare la data di produzione (p. es. la data di fabbricazione, sezionamento, preparazione, ecc.). Se la data di congelamento è diversa dalla data di produzione, va dichiarata anch’essa.
L’obbligo di indicare il primo congelamento delle derrate alimentari di origine animale deve aiutare l’azienda alimentare a valutare se l’alimento in questione è atto all’alimentazione umana.
Art. 3 cpv. 1-4
Ai fini di una maggior chiarezza è introdotta l’espressione «carne fresca», ripresa dal regolamento
2
(CE) n. 853/2004 . Devono quindi essere adeguate anche le definizioni di «carne», «preparati di carne» e «prodotti a base di carne». Per essere conservata, la «carne fresca» può essere refrigerata, congelata o surgelata. Affinché i consumatori siano informati in misura sufficiente del fatto che la carne può essere stata surgelata, secondo l’articolo 18 capoverso 2bis la denominazione specifica deve essere completata con l’avvertenza «scongelato».
Art. 8 cpv. 6
Finora i preparati di carne e i prodotti a base di carne tenuti assieme dalla «colla enzimatica» transglutaminasi erano soggetti all’obbligo di autorizzazione.
Nell’ambito del regolamento (UE) n. 1169/2011 sono state armonizzate le disposizioni sulla caratterizzazione dei prodotti uniti mediante enzimi come la transglutaminasi o altri sistemi.
1
Regolamento (UE) n. 16/2012 della Commissione, dell' 11 gennaio 2012 , che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi agli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano; GU L 8 del 12.1.2012, pagg. 29.
2
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; GU L 139 del
30.4.2004, pagg. 55.
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