Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 4 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Unità di direzione protezione dei consumatori

Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr; RS 817.022.21)

Modifica del …

Commento

Introduzione

Sostanzialmente sono state modificate le disposizioni sull’etichettatura che avrebbero potuto costituire

1

ostacoli al commercio dopo la pubblicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 , segnatamente la caratterizzazione del valore nutritivo. Sono inoltre state apportate modifiche alla dichiarazione delle derrate alimentari scongelate.

Commento alle modifiche

Art. 2 cpv. 1 lett. p, 4 e 6

Queste modifiche s’iscrivono nella scia del regolamento (UE) n. 1169/2011 e del rimando all’ordinanza di Metas sulle indicazioni di quantità, che entrerà in vigore prossimamente.

Il capoverso 4 designa i dati che devono obbligatoriamente essere apposti sull’imballaggio o

2

sull’etichetta se la superficie singola stampabile più grande è inferiore a 10cm , in deroga al capoverso precedente, che enumera i dati necessari, a cui è possibile rinunciare.

Art. 5a lett. f

Nell’UE (art. 16 par. 4 del regolamento n. 1169/2011), le bevande alcoliche con un tenore di alcol superiore all’1,2 per cento sono espressamente eccettuate dalla caratterizzazione degli ingredienti.

bis

Art. 6 cpv. 8 e 8

Sono adottati la caratterizzazione degli aromi e l’impiego del termine «naturale» conformemente al

2

regolamento (CE) n. 1334/2008 .

Gli aromi devono essere indicati nell’elenco degli ingredienti con «aroma/aromi» o una denominazione più precisa o una descrizione dell’aroma ai sensi dell’allegato 3 numero 27, come secondo il diritto vigente. In base alla nuova regolamentazione, gli aromatizzanti di affumicatura devono essere dichiarati in quanto tali o con una denominazione più precisa o una descrizione. Se quali aromi sono utilizzati chinino o caffeina, ora essi devono essere indicati con «aroma/aromi» e la loro denominazione precisa.

Per quanto riguarda l’uso del termine «naturale» sono previste le seguenti possibilità:

1

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (...), GU L 304/18 del 22.11.2011

2

Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE, GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34; ultima rettifica GU L 105 del 27.4.2010, pag. 115

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