Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 3 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sanità pubblica UFSPUfficio federale della sanità pubblica UFSP

Unità di direzione Protezione dei consumatoriUnità di direzione Protezione dei consumatori

OrdinanzaOrdinanzaOrdinanza deldeldel DFIDFIDFI deldeldel 232323 novembrenovembrenovembre 200520052005 concernenteconcernenteconcernente l’acqual’acqual’acqua potabile, l’acqua sorgiva e l’acqua minerale (RSpotabile, l’acqua sorgiva e l’acqua minerale (RS 817.022.1)817.022.1)

Commento generale

L’ordinanzaL’ordinanza concernenteconcernente l’acqual’acqua potabile,potabile, l’acqual’acqua sorgivasorgiva ee l’acqual’acqua mineraleminerale èè statastata elaborataelaborata formalmente e messa in vigore il 23 novembre 2005. La maggior parte dei requisiti materiali, tuttavia,formalmente e messa in vigore il 23 novembre 2005. La maggior parte dei requisiti materiali, tuttavia,formalmente e messa in vigore il 23 novembre 2005. La maggior parte dei requisiti materiali, tuttavia, non sono stati ridefiniti da più di 10 anni. È giunto il momento di aggiornare diversi parametrinon sono stati ridefiniti da più di 10 anni. È giunto il momento di aggiornare diversi parametrinon sono stati ridefiniti da più di 10 anni. È giunto il momento di aggiornare diversi parametri considerando:

 l’insorgenza di nuove problematiche legate, in particolare, agli sviluppi analitici nell’ambito dell’insorgenza di nuove problematiche legate, in particolare, agli sviluppi analitici nell’ambito dell’insorgenza di nuove problematiche legate, in particolare, agli sviluppi analitici nell’ambito del rilevamento di microinquinantirilevamento di microinquinanti

 le recenti scoperte scientifiche in tossicologia umanale recenti scoperte scientifiche in tossicologia umana

 le cambiate esigenze, a livello europeo, concernenti l’acle cambiate esigenze, a livello europeo, concernenti l’acqua potabile

 l’attuazione del Protocollo acqua e salutel’attuazione del Protocollo acqua e salute

Nel 2008, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha convocato le cerchie interessate perNel 2008, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha convocato le cerchie interessate perNel 2008, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha convocato le cerchie interessate per discutere delle migliorie da apportare alla legislazione svizzera concernente l’acqua destinata aldiscutere delle migliorie da apportare alla legislazione svizzera concernente l’acqua destinata aldiscutere delle migliorie da apportare alla legislazione svizzera concernente l’acqua destinata al consumo umano. Dalla consultazione sono emerse le proposte di modifica descritte di seguito.onsumo umano. Dalla consultazione sono emerse le proposte di modifica descritte di seguito.onsumo umano. Dalla consultazione sono emerse le proposte di modifica descritte di seguito.

I requisiti per l’«acqua minerale naturale» e l’«acqua sorgiva» devono essere differenziati da quelli perI requisiti per l’«acqua minerale naturale» e l’«acqua sorgiva» devono essere differenziati da quelli perI requisiti per l’«acqua minerale naturale» e l’«acqua sorgiva» devono essere differenziati da quelli per l’acqual’acqua potabile.potabile. PerPer evitare,evitare, infatti,infatti, qualsiasiqualsiasi ostacolostacoloo allaalla libertàlibertà didi commercio,commercio, èè necessarionecessario riprendere in maniera integrale nella legislazione svizzera in materia di derrate alimentari i requisitiriprendere in maniera integrale nella legislazione svizzera in materia di derrate alimentari i requisitiriprendere in maniera integrale nella legislazione svizzera in materia di derrate alimentari i requisiti fissati nella legislazione europea, segnatamente nelle direttive 2003/40/CE e 2009/54/CE, concernentifissati nella legislazione europea, segnatamente nelle direttive 2003/40/CE e 2009/54/CE, concernentifissati nella legislazione europea, segnatamente nelle direttive 2003/40/CE e 2009/54/CE, concernenti le acque minerali naturali e le acque sorgive.e minerali naturali e le acque sorgive.

In questa sede non sono invece presi in considerazione gli effetti dell’entrata in vigore della nuovaIn questa sede non sono invece presi in considerazione gli effetti dell’entrata in vigore della nuovaIn questa sede non sono invece presi in considerazione gli effetti dell’entrata in vigore della nuova legge sulle derrate alimentari. Il riconoscimento delle acque di balneazione e della doccia comelegge sulle derrate alimentari. Il riconoscimento delle acque di balneazione e della doccia comelegge sulle derrate alimentari. Il riconoscimento delle acque di balneazione e della doccia come oggetto d’uso consentirà, in futuro, di elaborare nuove ordinanze o criteri concernenti l’acqua delleconsentirà, in futuro, di elaborare nuove ordinanze o criteri concernenti l’acqua delleconsentirà, in futuro, di elaborare nuove ordinanze o criteri concernenti l’acqua delle piscine e quella delle docce.

I criteri per la qualità delle acque di balneazione (laghi e fiumi) saranno trattati separatamente nelI criteri per la qualità delle acque di balneazione (laghi e fiumi) saranno trattati separatamente nelI criteri per la qualità delle acque di balneazione (laghi e fiumi) saranno trattati separatamente nel quadro di una raccomandazione dellquadro di una raccomandazione dell’UFAM basata sulla direttiva 2006/7/CE. Tale raccomandazione,’UFAM basata sulla direttiva 2006/7/CE. Tale raccomandazione, attualmente in fase finale d’elaborazione, sostituirà la vigente pubblicazione dell’UFSP del 1991.attualmente in fase finale d’elaborazione, sostituirà la vigente pubblicazione dell’UFSP del 1991.attualmente in fase finale d’elaborazione, sostituirà la vigente pubblicazione dell’UFSP del 1991. Questi criteri, infatti, non hanno una base legale nella legislazione in materia di derrate aliQuesti criteri, infatti, non hanno una base legale nella legislazione in materia di derrate aliQuesti criteri, infatti, non hanno una base legale nella legislazione in materia di derrate alimentari.

Commento ai singoli articoliCommento ai singoli articoli

Art. 3

Il capoverso 2 stabilisce i requisiti che un’acqua deve soddisfare per essere potabile. A tale proposito,Il capoverso 2 stabilisce i requisiti che un’acqua deve soddisfare per essere potabile. A tale proposito,Il capoverso 2 stabilisce i requisiti che un’acqua deve soddisfare per essere potabile. A tale proposito, è importante precisare che, per essere dichiarata “potabile”, l’acqua deve adempiere tutti i criteriè importante precisare che, per essere dichiarata “potabile”, l’acqua deve adempiere tutti i criteriè importante precisare che, per essere dichiarata “potabile”, l’acqua deve adempiere tutti i criteri

Ufficio federale della sanità pubblica Segreteria Schwarzenburgstrasse 165, CH-3097 Liebefeld3097 Liebefeld Indirizzo postale: CH-3003 Berna Tel. +41 31 322 95 86, fax +41 31 322 95 74+41 31 322 95 74 www.bag.admin.ch