Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 2 pagine
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vi alimenti e ingredienti alimentari vengono commercializzati anche in Svizzera. Per eliminare
l’oneroso obbligo di autorizzazione per questi prodotti sono stati inseriti nella presente ordinanza gli oli autorizzati in virtù del regolamento (CE) n. 258/97.
Si tratta di:
• estratto lipidico del krill antartico Euphausia superba (2009/752/CE e decisione dell’autorità finlandese per il controllo alimentare EVIRA del 2 febbraio 2012);
• olio di Echium raffinato (2008/558/CE);
• olio di semi di Allanblackia (2008/559/CE);
• olio di origine vegetale a base di diacilglicerolo (2006/720/CE), ottenuto principalmente da olio di soia (Glycine max) o da olio di colza (Brassica campestris, Brassica napus);
• olio di colza ad alto tenore di insaponificabili (2006/722/CE);
• olio derivato dalla microalga Ulkenia sp. (2009/777/CE);
• olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili (2006/723/CE); e
• olio ricco di acido arachidonico estratto da Mortierella alpina (2008/968/CE).
Nella sezione 2a sono stati aggiunti i nuovi oli commestibili. Gli allegati 3-11 riportano i criteri definiti dalle decisioni della Commissione.