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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 3 pagine
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Ordinanza del DFI concernente l’acqua potabile, l’acqua sorgiva e l’acqua minerale
Modifica del ...
Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)
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I
L’ordinanza del 23 novembre 20051 concernente l’acqua potabile, l’acqua sorgiva e l’acqua minerale è modificata come segue:
Art. 3, cpv. 2, frase introduttiva e lett. b
2È atta al consumo l’acqua potabile che, nel luogo in cui è a disposizione per essere utilizzata:
b. soddisfa i requisiti per l’acqua potabile stabiliti nell’ordinanza del 26 giugno 19952 sulle sostanze estranee e sui componenti; e
Art. 5
1Chi gestisce impianti di acquedotto per la fornitura di acqua alle famiglie e alle aziende è tenuto a informarle almeno una volta all’anno in modo circostanziato sulla qualità dell’acqua in questione.
Art. 6, titolo e cpv. 1 e 3
Impianti, mezzi, procedimenti e analisi dell’acqua potabile
1Un impianto di acquedotto è un impianto di captazione, trattamento, adduzione, accumulazione o distribuzione di acqua potabile.
3Gli impianti, gli apparecchi e le installazioni per l’approvvigionamento dell’acqua devono essere costruiti, ampliati o modificati secondo le regole riconosciute della tecnica. Il proprietario è obbligato a farli regolarmente sorvegliare e sottoporre a manutenzione da parte di persone appositamente istruite. Egli conduce periodicamente un’analisi della qualità igienica delle risorse idriche; sono fatti salvi i requisiti concernenti le zone di protezione delle acque sotterranee definiti nella legge federale del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque.
RS ..........
1 RS 817.022.102
2 RS 817.021.23
3 RS 814.20 2012–......