Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 3 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 1Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione protezione dei consumatori
Ordinanza del DFI sugli alimenti speciali (RS 817.022.104)
Spiegazioni
Commento alle modifiche
Art. 2 cpv. 2 lett. i e art. 13
I presenti articoli sono abrogati. I pazienti diabetici non necessitano di un’alimentazione diversa rispet-
a
to alle altre persone. Già nel 2002, in occasione dell’83 riunione della Commissione federale per l’alimentazione COFA, si è deciso che le persone diabetiche non necessitano di una dieta diversa. A questi soggetti si raccomanda di seguire un’alimentazione conforme alla piramide alimentare, ricca di carboidrati e fibre contenute in verdura, frutta, cereali, legumi e latticini parzialmente scremati. Non è stato invece possibile stralciare gli articoli, data l’importanza della caratterizzazione del valore nutritivo per le persone diabetiche. Quando si afferma che un alimento è adatto alle persone diabetiche, si forniscono indicazioni sulla salute soggette all’obbligo di una dichiarazione nutrizionale. Con le novità in materia di indicazioni sulla salute è possibile tenere conto delle esigenze delle persone diabetiche.
Art. 2 cpv. 2 lett. v e art. 23
Nell’ambito dell’adeguamento della valutazione e della denominazione delle bevande energizzanti alle prassi commerciali nei Paesi membri dell’Unione europea e dunque per eliminare gli ostacoli al commercio, l’attuale descrizione di questi prodotti come alimenti speciali (art. 23 dell’ordinanza sugli alimenti speciali) viene integrata nelle bevande pronte di cui all’articolo 33 dell’ordinanza sulle bevande analcoliche (RS 817.022.111).
L’articolo 2 capoverso 2 lettera v e l’articolo 23 sono pertanto abrogati.
Art. 4 cpv. 3
L’articolo 4 capoverso 3 è completato con gli «integratori alimentari». Dal punto di vista strettamente giuridico, l’ordinanza attualmente in vigore definiva «dietetici» anche gli integratori alimentari, il che non ha alcun senso dal punto di vista scientifico e attribuisce ai prodotti un valore che non hanno. Oltretutto, un’indicazione del genere violerebbe pertanto il divieto d’inganno.
Art. 23
Il vigente articolo 23 sulle bevande speciali contenenti caffeina sarà inserito nell’articolo 33
dell’ordinanza del DFI sulle bevande analcoliche. L’articolo 23 dell’ordinanza sugli alimenti speciali disciplinerà i prodotti arricchiti con steroli/stanoli vegetali per influire sui livelli di colesterolo. Le relative indicazioni sulla salute ammesse sono riprese nell’allegato 8dell’ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr; RS 817.022.21). Sono tuttavia obbligatorie al-
1
cune indicazioni per questi prodotti conformemente al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel nostro sistema questo tipo di alimenti non costituisce una derrata alimen-
1 GU L 304 del 22.11.2011 Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Segreteria Schwarzenburgstrasse 165, CH-3097 Liebefeld Indirizzo postale: CH-3003 Berna Tel. +41 31 322 95 86, Fax +41 31 322 95 74 www.bag.admin.ch