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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 23 pagine

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Ordinanza del DFI concernente l’olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti

Modifica del ...

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

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I

L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 concernente l’olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. g

1La presente ordinanza definisce le seguenti derrate alimentari, stabilisce i loro requisiti nonché quelli dei prodotti da essi ottenuti e ne disciplina la caratterizzazione:

g. nuovi oli e grassi commestibili.

Art. 2 rubrica e cpv. 2

Definizioni

2All’olio d’oliva si applicano le seguenti categorie:

a. oli d’oliva nativi: ottenuti dal frutto dell’olivo. Ottenuti soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell’olio. Per la pulizia e la separazione si autorizzano il lavaggio, la decantazione, la centrifugazione e la filtrazione. Non si considerano nativi gli oli d’oliva ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura. Gli oli d’oliva nativi sono oggetto della seguente classificazione:

1. olio d’oliva nativo extra;

2. olio d’oliva nativo;

3. olio d’oliva lampante.

1 RS 817.022.105 2012-