Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 3 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione protezione dei consumatori
Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano) (RS 817.023.41)
Commento
Articolo 1 lettera a numeri 1 e 8
L’articolo 1 lettera a deve essere modificato come segue:
1. oggetti contenenti metallo (invece di nichelio) che entrano in contatto con la pelle
8. cordoncini e lacci nell’abbigliamento per bambini
Si tratta di una modifica di carattere redazionale.
Capitolo 2, sezione 1
Il titolo «Requisiti per gli oggetti contenenti nichelio e cadmio che vengono a contatto con la pelle» è modificato in «Requisiti per gli oggetti contenenti metallo che vengono a contatto con la pelle» per via del nuovo articolo 2b (oggetti contenenti piombo).
Articolo 2 capoverso 4/allegato 1
Il secondo periodo dell’articolo 2 capoverso 2 è eliminato e aggiunto quale capoverso 4.
Nel luglio 2007, con il mandato M/414 la Commissione europea ha incaricato il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) di rivedere la norma europea EN 1811, edizione 1998. La vecchia norma era criticata perché poco adatta alla prassi: a irritare gli organi di esecuzione e gli ambienti di protezione dei consumatori era in particolare il cosiddetto «fattore di correzione» di 0,1, che di fatto aumentava i
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valori limite stabiliti nella direttiva 94/27/CE e nella presente ordinanza di un fattore 10. Il comitato tecnico CEN/TC 347, incaricato di attuare la revisione della norma, ha tenuto conto di queste critiche. Il «fattore di correzione» menzionato è stato sostituito da una tolleranza di errore consueta
nell’analitica. La norma EN 1811, edizione 2011, è stata approvata in una procedura di votazione a due fasi del CEN e nel frattempo integrata anche nei complessi normativi nazionali, compreso quello dell’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV).
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Direttiva 94/27/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 1994 che stabilisce la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi; GU L 188 del 22.7.1994, pagg. 1
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