Progetto

Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 5 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale

Modifica del ...

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)

ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari di origine animale è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 1

Capitolo primo: Oggetto, campo d’applicazione, specie animali ammesse e prescrizioni specifiche

Art. 2a Prescrizioni specifiche

1Alle derrate alimentari congelate di origine animale si applicano i seguenti requisiti:

a. fino al momento in cui la derrata alimentare è trasformata, il responsabile dell’azienda alimentare deve provvedere a che all’azienda alimentare a cui è fornita la derrata alimentare nonché, su richiesta, all’autorità competente siano messe a disposizione in modo chiaro e inequivocabile le seguenti informazioni:

1. la data di macellazione per le carcasse, le mezzene e i quarti di carcasse;

2. la data di uccisione per la selvaggina;

3. la data di raccolta o di pesca per i prodotti della pesca;

4. la data di trasformazione, taglio, tritatura o preparazione, a seconda dei casi, per qualsiasi altro alimento di origine animale;

5. la data di congelamento, qualora diversa dalla data di cui ai numeri 1–4.

b. Se un alimento è prodotto a partire da una partita di materie prime con diverse date di cui alla lettera a numeri 1 -5, devono essere rese note le date meno recenti, a seconda dei casi.

c. La scelta della forma più idonea in cui vanno riportate tali informazioni resta a discrezione del fornitore.

RS ..........

1 RS 817.022.108 2012–......