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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 5 pagine
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Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale
Modifica del ...
Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)
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I
L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari di origine animale è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 1
Capitolo primo: Oggetto, campo d’applicazione, specie animali ammesse e prescrizioni specifiche
Art. 2a Prescrizioni specifiche
1Alle derrate alimentari congelate di origine animale si applicano i seguenti requisiti:
a. fino al momento in cui la derrata alimentare è trasformata, il responsabile dell’azienda alimentare deve provvedere a che all’azienda alimentare a cui è fornita la derrata alimentare nonché, su richiesta, all’autorità competente siano messe a disposizione in modo chiaro e inequivocabile le seguenti informazioni:
1. la data di macellazione per le carcasse, le mezzene e i quarti di carcasse;
2. la data di uccisione per la selvaggina;
3. la data di raccolta o di pesca per i prodotti della pesca;
4. la data di trasformazione, taglio, tritatura o preparazione, a seconda dei casi, per qualsiasi altro alimento di origine animale;
5. la data di congelamento, qualora diversa dalla data di cui ai numeri 1–4.
b. Se un alimento è prodotto a partire da una partita di materie prime con diverse date di cui alla lettera a numeri 1 -5, devono essere rese note le date meno recenti, a seconda dei casi.
c. La scelta della forma più idonea in cui vanno riportate tali informazioni resta a discrezione del fornitore.
RS ..........
1 RS 817.022.108 2012–......