Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 3 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione protezione dei consumatori
Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui requisiti igienici (ORI; RS 817.024.1)
Commento
Introduzione
Dall’ultima revisione dell’ordinanza sui requisiti igienici sono entrati in vigore vari regolamenti dell’Unione europea, che nell’ambito dell’accordo veterinario bilaterale la Svizzera si è impegnata a recepire nella propria legislazione. Per il campo d’applicazione dell’ordinanza sui requisiti igienici assumono rilievo i seguenti atti:
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• regolamento (UE) n. 558/2010 ,
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• regolamento (UE) n. 1086/2011
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• regolamento (UE) n. 1276/2011 .
Nel 2008 è stata istituita la cosiddetta piattaforma sul Campylobacter, a cui partecipano rappresentanti della autorità nazionali e cantonali, del settore avicolo e della ricerca. L’obiettivo della piattaforma è di contribuire alla stabilizzazione e alla riduzione della frequenza di campilobatteriosi nell’essere umano in Svizzera. Dopo aver effettuato un’analisi dei rischi, riassunta nel rapporto « Campylobacter in Sviz-
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zera. Fattori di rischio e misure di gestione del problema » , l’UFSP propone misure concernenti la consegna di fegato di volatili fresco (regolamentazione nell’ordinanza sui requisiti igienici) nonché avvertenze vincolanti in materia d’igiene (regolamentazione nell’ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale).
Commento alle modifiche
Articolo 33a
La valutazione dei rischi effettuata dall’UFSP ha permesso di stabilire che tra i fattori di rischio legati alla contaminazione da Campylobacter spicca in particolare il fegato di volatili fresco. Parallelamente,
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Regolamento (UE) n. 558/2010 della Commissione, del 24 giugno 2010 , che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; GU L 159 del 25.6.2010, pag. 18.
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Regolamento (UE) n. 1086/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011 , che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione per quanto riguarda la salmonella presente nella carne fresca di pollame; GU L 281 del 28.10.2011, pag. 7.
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Regolamento (UE) n. 1276/2011 della Commissione, dell' 8 dicembre 2011 , che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al trattamento per l’uccisione di parassiti vitali in prodotti della pesca destinati al consumo umano; GU L 327 del
9.12.2011, pag. 39. 4 http://www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/04861/13399/index.html?lang=it Ufficio federale della sanità pubblica Segreteria Schwarzenburgstrasse 165, CH-3097 Liebefeld Indirizzo postale: CH-3003 Berna Tel. +41 31 322 95 86, fax +41 31 322 95 74 www.bag.admin.ch