Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 9 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 1Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione protezione dei consumatori
Ordinanza del DFI del 22 giugno 2007 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (Ordinanza sugli additivi, OAdd; RS 817.022.31)
Commento
Introduzione
La presente revisione totale dell’ordinanza sugli additivi (OAdd; RS 817.022.31) è finalizzata a ridurre gli ostacoli tecnici agli scambi commerciali con l’UE nel campo degli additivi. Perciò l'ordinanza sugli
1
additivi è stata completamente revisionata secondo il regolamento (CE) n. 1333/2008 e il
2
regolamento (UE) n. 231/2012 .
La revisione totale ha tenuto conto delle seguenti modifiche al regolamento (CE) n. 1333/2008:
• rettifica del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 114);
• regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione dell’11 novembre 2011 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
istituendo un elenco dell’Unione di additivi alimentari (GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1);
• regolamento (UE) n. 1130/2011 della Commissione dell’11 novembre 2011 che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari istituendo un elenco dell’Unione degli additivi alimentari
autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti (GU L 295 del 12.11.2011, pag. 178);
• regolamento (UE) n. 1131/2011 della Commissione dell’11 novembre 2011 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i glicosidi steviolici (GU L 295 del 12.11.2011, pag. 205);
• regolamento (UE) n. 232/2012 della Commissione del 16 marzo 2012 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne le condizioni e i livelli di utilizzo delle sostanze giallo di chinolina (E 104), giallo tramonto FCF/giallo arancio S (E 110) e ponceau 4R, rosso cocciniglia A (E 124) (GU L 78 del 17.3.2012, pag. 1);
• regolamento (UE) n. 380/2012 della Commissione del 3 maggio 2012 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le condizioni di utilizzo e i livelli di utilizzo degli additivi alimentari contenenti alluminio (GU L 119 del 4.5.2012, pag. 14);
1
Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari; GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
2
Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione del 9 marzo 2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del
Parlamento europeo e del ConsiglioGU L 83 del 22.3.2012, pag. 1.
Ufficio federale della sanità pubblica Segretariato Schwarzenburgstrasse 165, CH-3097 Liebefeld Indirizzo postale: CH-3003 Berna tel. +41 31 322 95 86, fax +41 31 322 95 74 www.bag.admin.ch