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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 176 pagine

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Ordinanza del DFI sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (Ordinanza sugli additivi, OAdd)

del ...

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)

visti gli articoli 15 dell’ordinanza del 23 novembre 20051

sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),

ordina:

Art. 1 Principi

1Quali additivi possono essere utilizzati esclusivamente:

a. le sostanze di cui all’allegato 1;

b. gli aromi di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera l numero 2 ODerr e all’allegato 3 numero 27 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20052 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari.

2Nell’allegato 2 sono elencati i gruppi di additivi ai quali si applicano condizioni comuni d’utilizzazione.

3L’allegato 3 (lista d’applicazione) disciplina l’ammissibilità degli additivi e dei gruppi di additivi nelle singole derrate alimentari.

4L’utilizzazione di un additivo secondo la buona prassi di fabbricazione (BPF) è rispettata qualora:

a. la dose utilizzata non supera la dose necessaria per ottenere l’effetto voluto; e

b. l’utilizzazione dell’additivo non induce il consumatore in errore.

5Non sono considerati additivi:

a. i coadiuvanti tecnologici, a condizione che non siano utilizzati come additivi alimentari;

b. le sostanze utilizzate per la protezione delle piante e dei prodotti vegetali, a condizione che non siano utilizzate come additivi alimentari;

c. le sostanze aggiunte alle derrate alimentari a fini nutrizionali, a condizione che non siano utilizzate come additivi alimentari;

RS ..........

1 RS 817.02

2 RS 817.022.21 2012–......