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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 38 pagine

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Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche (OBAlc)

del …

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 4 capoverso 2, 26 capoversi 2 e 5 nonché 27 capoverso 3

dell’ordinanza del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),

ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

1La presente ordinanza definisce le seguenti bevande alcoliche, ne stabilisce i requisiti minimi e disciplina la loro particolare caratterizzazione:

a. vino, mosto d’uva parzialmente fermentato, vino liquoroso (prodotti vitivinicoli);

b. le bevande contenenti vino;

c. sidro e vino di frutti, succo di frutti a granelli in fase di fermentazione, bevande a base di sidro o di vino di frutti, idromele;

d. birra;

e. bevande spiritose;

f. altre bevande alcoliche.

2Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sull’alcool.

Art. 2 Definizioni

1Per bevanda alcolica s’intende qualsiasi bevanda avente un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore allo 0,5 % in volume.

2Le definizioni dei tenori alcolici applicabili a tutti i prodotti menzionati nella presente ordinanza sono riportati nell’allegato 1.

RS ..........

1 RS 817.02 2012–......