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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 38 pagine
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Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche (OBAlc)
del …
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visti gli articoli 4 capoverso 2, 26 capoversi 2 e 5 nonché 27 capoverso 3
dell’ordinanza del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),
ordina:
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1La presente ordinanza definisce le seguenti bevande alcoliche, ne stabilisce i requisiti minimi e disciplina la loro particolare caratterizzazione:
a. vino, mosto d’uva parzialmente fermentato, vino liquoroso (prodotti vitivinicoli);
b. le bevande contenenti vino;
c. sidro e vino di frutti, succo di frutti a granelli in fase di fermentazione, bevande a base di sidro o di vino di frutti, idromele;
d. birra;
e. bevande spiritose;
f. altre bevande alcoliche.
2Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sull’alcool.
Art. 2 Definizioni
1Per bevanda alcolica s’intende qualsiasi bevanda avente un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore allo 0,5 % in volume.
2Le definizioni dei tenori alcolici applicabili a tutti i prodotti menzionati nella presente ordinanza sono riportati nell’allegato 1.
RS ..........
1 RS 817.02 2012–......