Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 6 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSPUfficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione Protezione dei consumatoriUnità di direzione Protezione dei consumatori
Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande alcolicheOrdinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande alcolicheOrdinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche (RS 817.022.110)
Rapporto esplicativo
Commento generale
DalDal 2929 aprileaprile 2008,2008, l’Unionel’Unione europeaeuropea (UE)(UE) haha adottatoadottato unun nuovonuovo regolamentoregolamento concernenteconcernente
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l’organizzazione comune del mercato vitivinicolo europeol’organizzazione comune del mercato vitivinicolo europeo . Quest’ultimo, che abroga il regolamento. Quest’ultimo, che abroga il regolamento (CE) 1493/1999, introduce nuove prescrizioni concernenti, segnatamente, l’etichettatura e le pratiche(CE) 1493/1999, introduce nuove prescrizioni concernenti, segnatamente, l’etichettatura e le pratiche(CE) 1493/1999, introduce nuove prescrizioni concernenti, segnatamente, l’etichettatura e le pratiche enologiche. Nel quadro degli Accordi bilaterali I, le autorità svizzere ed europee avevano concordatocordi bilaterali I, le autorità svizzere ed europee avevano concordatocordi bilaterali I, le autorità svizzere ed europee avevano concordato l’equivalenza delle rispettive legislazioni nel settore vitivinicolo (allegato 7 dell’accordo agricolo). Talel’equivalenza delle rispettive legislazioni nel settore vitivinicolo (allegato 7 dell’accordo agricolo). Talel’equivalenza delle rispettive legislazioni nel settore vitivinicolo (allegato 7 dell’accordo agricolo). Tale equivalenza, riconosciuta e associata ai principi di non discriminazione eequivalenza, riconosciuta e associata ai principi di non discriminazione e reciprocità, ha consentito direciprocità, ha consentito di semplificare i flussi commerciali tra le due parti. Essa, però, si basa sui testi legali vigenti primasemplificare i flussi commerciali tra le due parti. Essa, però, si basa sui testi legali vigenti primasemplificare i flussi commerciali tra le due parti. Essa, però, si basa sui testi legali vigenti prima dell’adozione del nuovo regolamento europeo. Per tale motivo, allo scopo di mantenere l’equivalenzadell’adozione del nuovo regolamento europeo. Per tale motivo, allo scopo di mantenere l’equivalenzadell’adozione del nuovo regolamento europeo. Per tale motivo, allo scopo di mantenere l’equivalenza normativa tra i mercati europeo e svizzero nel settore vitivinicolo, si propone di revisionare l’ordinanzaeuropeo e svizzero nel settore vitivinicolo, si propone di revisionare l’ordinanzaeuropeo e svizzero nel settore vitivinicolo, si propone di revisionare l’ordinanza sulle bevande alcoliche tenendo conto del nuovo regolamento (CE) 479/2008. Si fa notare che nonsulle bevande alcoliche tenendo conto del nuovo regolamento (CE) 479/2008. Si fa notare che nonsulle bevande alcoliche tenendo conto del nuovo regolamento (CE) 479/2008. Si fa notare che non sono stati ripresi tutti i requisiti fissati nei regolamenti precitati, benssono stati ripresi tutti i requisiti fissati nei regolamenti precitati, bensì solo quelli legati alle specificitàì solo quelli legati alle specificità della produzione vitivinicola svizzera. Le norme concernenti il taglio, più severe nell’UE, ad esempio,della produzione vitivinicola svizzera. Le norme concernenti il taglio, più severe nell’UE, ad esempio,della produzione vitivinicola svizzera. Le norme concernenti il taglio, più severe nell’UE, ad esempio, non sono state riprese poiché sono inadeguate e sproporzionate se applicate alla zona di produzionenon sono state riprese poiché sono inadeguate e sproporzionate se applicate alla zona di produzionenon sono state riprese poiché sono inadeguate e sproporzionate se applicate alla zona di produzione elvetica, troppo parcellizzata. La presente revisione, pertanto, consentirà di adempiere gli obblighi apo parcellizzata. La presente revisione, pertanto, consentirà di adempiere gli obblighi apo parcellizzata. La presente revisione, pertanto, consentirà di adempiere gli obblighi a livello internazionale e di disporre, in futuro, di una legislazione equivalente a quella dell’UE, purlivello internazionale e di disporre, in futuro, di una legislazione equivalente a quella dell’UE, purlivello internazionale e di disporre, in futuro, di una legislazione equivalente a quella dell’UE, pur conservando determinate specificità.conservando determinate specificità.
Con la presente revisione, inoltre,inoltre,inoltre, sisisi cogliecogliecoglie l’occasionel’occasionel’occasione perperper adeguareadeguareadeguare lalala parteparteparte dell’ordinanzadell’ordinanzadell’ordinanza concernente le bevande alcoliche alle nuove norme del regolamento (CE) 110/208concernente le bevande alcoliche alle nuove norme del regolamento (CE) 110/208concernente le bevande alcoliche alle nuove norme del regolamento (CE) 110/208 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delledefinizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delledefinizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.geografiche delle bevande spiritose.
Infine, con l’entrata in vigore della revisione parziale della LOTC (introduzione unilaterale del principioInfine, con l’entrata in vigore della revisione parziale della LOTC (introduzione unilaterale del principioInfine, con l’entrata in vigore della revisione parziale della LOTC (introduzione unilaterale del principio
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Cassis de Dijon ), si conferma la volontà del Parlamento di eliminare gli ostacoli tecnici al comme), si conferma la volontà del Parlamento di eliminare gli ostacoli tecnici al comme), si conferma la volontà del Parlamento di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio
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Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all’organizzazione comuneRegolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all’organizzazione comuneRegolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo in seguito incluso nel regolamento (CE) n. 1234/2007vitivinicolo in seguito incluso nel regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazionerecante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unicocomune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unicocomune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).
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L’espressioneL’espressione «principio«principio CassisCassis dede Dijon»Dijon» haha differentidifferenti significatisignificati inin SvizzeraSvizzera ee nell’UE.nell’UE. InIn quest’ultima essa indica che, per i casi non armonizzati a livello comunitario, in virtù del principio diquest’ultima essa indica che, per i casi non armonizzati a livello comunitario, in virtù del principio diquest’ultima essa indica che, per i casi non armonizzati a livello comunitario, in virtù del principio di riconoscimento reciproco delle disposizioni nazionali, qualsiasi prodotto fabbricato o commercializzatoriconoscimento reciproco delle disposizioni nazionali, qualsiasi prodotto fabbricato o commercializzatoriconoscimento reciproco delle disposizioni nazionali, qualsiasi prodotto fabbricato o commercializzato legalmente in uno Stato membro può essere ammesso sul mercato di tutti gli altri Stati membri; talete in uno Stato membro può essere ammesso sul mercato di tutti gli altri Stati membri; talete in uno Stato membro può essere ammesso sul mercato di tutti gli altri Stati membri; tale
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