Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 3 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione protezione dei consumatori
Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande analcoliche (in particolare tè, tè di erbe, caffè, succhi, sciroppi, gazose) (RS 817.022.111)
Modifica del …
Commento
Introduzione
Finora le disposizioni sul succo di frutta e sul nettare di frutta erano armonizzate con quelle dell’UE, il che agevolava sensibilmente il commercio con il nostro principale partner commerciale, l’UE. Per poter mantenere l’attuale commercio di succhi di frutta e nettari di frutta con l’UE, sono stati recepiti i re-
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quisiti riveduti, entrati in vigore nell’UE il 19 aprile 2012 con la direttiva 2012/12/UE . I prodotti a base di succo di frutta tradizionale (p. es. i requisiti per il succo di mele con l’aggiunta di succo di pere o la denominazione del sidro dolce) non sono tuttavia stati modificati.
Gli Energy Drink sono ammessi in Svizzera quali alimenti speciali da quasi 20 anni. Gli Energy Shot, ossia Energy Drink concentrati, sono in commercio da qualche anno quali «alimenti di complemento». Entrambe queste bevande si distinguono dalle altre bevande analcoliche in particolare per un tenore di energia e caffeina molto elevato.
Uno sguardo al di là delle frontiere mostra che nell’Unione europea da oltre 20 anni queste due categorie di prodotti sono classificate tra gli alimenti normali (bevande analcoliche) e non tra gli alimenti speciali. Nell’ambito dell’adeguamento della valutazione e delle denominazioni degli Energy Drink e degli Energy Shot alla consuetudine negli Stati membri dell’Unione europea e di conseguenza
dell’eliminazione degli ostacoli al commercio, con la presente revisione gli Energy Drink, descritti quali alimenti speciali (art. 23 dell’ordinanza sugli alimenti speciali; RS 817.022.104), e gli Energy Shot,
classificati tra gli alimenti di complemento (art. 20 dell’ordinanza sugli alimenti speciali), sono modificati in «comuni bevande pronte» e integrati nell’articolo 33 vigente dell’ordinanza sulle bevande analcoliche (RS 817.022.111).
Commento alle modifiche
Art. 3
Le definizioni di succo di frutta, succo di frutta da concentrato di succo di frutta, succo di frutta concentrato, succo di frutta disidratato e purea di frutta sono adeguate alla direttiva 2012/12/UE.
Al capoverso 7 è stata inserita la nuova definizione per il succo di frutta estratto con acqua.
Art. 3a
I trattamenti e le sostanze ammessi si applicano anche alla nuova categoria «succo di frutta estratto con acqua».
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Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana, GU L 115 del 27.4.2012, pag. 1.
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