Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/85: Revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 24 pagine

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Con l’estensione del PISA i singoli interventi di pubblica utilità saranno provvisti di uno speciale codice e collegati così con le singole prestazioni di servizio dei militi di protezione civile.

Inoltre, in virtù dell’articolo 27a capoverso 4 LPPC adattato, il Consiglio federale disciplinerà la procedura di autorizzazione anche per interventi di pubblica utilità a livello cantonale e comunale. Ciò permetterà di prescrivere in particolare quali punti deve obbligatoriamente contenere una decisione relativa all’autorizzazione di interventi di pubblica utilità. Anche l’OIPU dovrà essere adattata di conseguenza.

Le condizioni materiali per l’autorizzazione di un intervento di pubblica utilità sono già ora statuite nell’articolo 2 OIPU e valgono per tutti gli interventi di pubblica utilità, quindi anche per quelli prestati a livello cantonale o comunale.

3.2.1.2 Guida

In collaborazione con rappresentati dei Cantoni l’UFPP ha stilato una guida con la funzione di ausilio decisionale e informativo per l’autorizzazione d’interventi di pubblica utilità a livello cantonale e comunale. La guida contribuisce quindi a che le domande concernenti interventi di pubblica utilità vengano autorizzate dalle autorità competenti solo se soddisfano le disposizioni legali federali. A tal fine spiega le basi legali e in particolare le condizioni per l’autorizzazione. Per ciascuna di queste condizioni elenca i criteri decisionali per valutare l’autorizzazione di un intervento di pubblica utilità. La lista di controllo e lo schema della procedura d’autorizzazione allegati fungono da ausilio supplementare.

3.2.2 Lavori di ripristino

D’ora in avanti, oltre a vigilare sul rispetto del limite massimo di giorni di servizio prestati (al massimo 21 giorni l’anno per milite), l’UFPP dovrà verificare anche la compatibilità dei lavori di ripristino con lo scopo e i compiti della protezione civile e sorvegliare il rispetto del nuovo limite temporale (entro tre anni dall’evento). Affinché possa effettuare questi controlli, i Cantoni devono notificare all’UFPP i lavori di ripristino previsti almeno tre mesi prima del loro inizio, in particolare indicando l’evento che ha portato alla necessità di svolgere questi lavori nonché l’elenco preciso dei lavori.

3.2.3 Intervento della Confederazione

Nei casi in cui gli interventi di pubblica utilità o i lavori di ripristino annunciati non fossero compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile, l’UFPP dovrà poter intervenire ingiungendo ai Cantoni di non effettuare gli interventi della protezione civile in questione. Questo principio deve essere statuito nella legge. Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di vigilanza a livello di ordinanza.