Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/85: Revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 24 pagine
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2.3 Raccolta dei dati
I Cantoni sono responsabili di tenere i controlli sui militi di protezione civile. Sono liberi di svolgere questo compito in modo centralizzato o decentralizzato (vale a dire da parte delle singole organizzazioni di protezione civile). Oggi i vari cantoni utilizzano sistemi di gestione del personale basati su software di diversi fornitori. Alcuni non dispongono ancora di un sistema di gestione dei dati in rete, così che le mutazioni devono essere effettuate in parte in forma cartacea; a volte i dati sono tenuti in una tabella Excel.
D’ora in avanti i dati elencati al punto 2.2 saranno rilevati nel PISA. I Cantoni sono tenuti a inserirli regolarmente, correttamente e in forma completa. Questa procedura è disciplinata dall’attuale articolo 73 capoverso 1 LPPC.
2.4 Comunicazione dei dati
I dati d’impiego dei militi di protezione civile devono essere comunicati all’Ufficio centrale di compensazione (UCC) tramite procedura di richiamo nella misura in cui gli sono necessari per evitare abusi in materia di IPG.
La procedura attuale prevede che i moduli IPG vengano trasmessi alla cassa di compensazione competente per il versamento dell’indennità al termine della prestazione di servizio. Confidando nella correttezza delle indicazioni riportate sui moduli, la cassa di compensazione AVS determina l’ammontare dell’indennità e procede al versamento della stessa. In caso di dubbi sulla legittimità della domanda fatta valere (ad esempio se non è chiaro se una prestazione di servizio sia realmente stata effettuata), le casse di compensazione AVS attualmente devono avviare una procedura onerosa che ritarda il versamento dell’indennità di diverse settimane. È pertanto utile che, su richiesta, l’UCC possa comunicare alle casse di compensazione AVS i dati d’impiego dei militi di protezione civile che le sono affiliate affinché possano, in caso di dubbio su una richiesta di IPG, confrontarla con i dati d’impiego dei militi di protezione civile in questione e individuare le domande IPG illecite già prima che avvenga il versamento dell’indennità.
2.5 Conseguenze finanziarie, per il personale e altre
2.5.1 Confederazione
Le spese uniche (costi d’investimento e spese per il change management) risultanti dall’estensione del PISA (nuovi compiti di vigilanza per l’UFPP in virtù dell’art. 28 cpv. 2 lett. a LPPC) ammontano a ca. 600 mila franchi. Dal 2014 a questi si aggiungono 100’000 franchi annui di spese d’esercizio.
Inoltre, sempre in conseguenza dei nuovi compiti di vigilanza, presso l’UFPP potrebbero risultare necessarie risorse di personale supplementari.
2.5.2 Cantoni
Per i Cantoni non vi sono conseguenze di rilievo.