Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/85: Revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 24 pagine

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3 Misure accompagnatorie relative all’estensione del sistema di gestione del personale dell’esercito

3.1 Personale della protezione civile a tempo pieno e a tempo parziale

Come emerso dalla verifica dei giorni di servizio prestati tra il 2003 e il 2009, gli impiegati dei comuni e in particolare i comandanti della protezione civile e i capiufficio della protezione civile hanno prestato un numero di giorni di servizio molto superiore alla media. Questo perché nell'ambito di interventi di pubblica utilità della protezione civile hanno spesso svolto lavori che rientravano piuttosto nell’ambito di competenza dei comuni. In questo modo i comuni hanno fatto ricadere i costi degli stipendi sull’IPG. L’articolo 11 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 dicembre 20033 sulla protezione civile (OPCi) vieta espressamente la prestazione di servizi di pubblica utilità a favore del proprio datore di lavoro. Questo divieto viene però spesso aggirato prestando servizi di pubblica utilità in un comune associato facente parte della stessa organizzazione di protezione civile.

Al fine di evitare che in futuro i costi degli stipendi dei comuni vengano parzialmente fatti ricadere sull’IPG, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) propone di non versare più il soldo al personale a tempo pieno e a tempo parziale degli uffici cantonali e comunali responsabili della protezione civile che prestano interventi di pubblica utilità. In tal modo verrebbe a cadere anche il diritto alle IPG. Ciò comporterebbe però una disparità di trattamento nei confronti del personale a tempo pieno e a tempo parziale dell’esercito. Dato che il personale dell’esercito ha diritto al soldo per servizi prestati quale membro dell’esercito nell’ambito del servizio di milizia, di conseguenza anche gli impiegati a tempo pieno e a tempo parziale della protezione civile hanno diritto al soldo nella loro funzione di membri di milizia della protezione civile. Un diverso trattamento del personale della protezione civile e del personale dell’esercito non è accettabile né dal punto di vista legale, né da quello politico, motivo per cui la proposta dell’UFAS non è realizzabile.

La revisione parziale della LPPC entrata in vigore il 1° gennaio 2012 permette già ora di prevenire prestazioni di servizio abusive nell’ambito degli interventi di pubblica utilità. L’articolo 27a capoverso 2 LPPC prevede infatti che la durata complessiva degli interventi di pubblica utilità a livello nazionale, cantonale e comunale non può superare i 21 giorni l’anno per milite. Questo limite massimo consente di evitare che il personale a tempo pieno e a tempo parziale della protezione civile presti un numero superiore alla media di giorni di servizio nell’ambito degli interventi di pubblica utilità. L’articolo 25a LPPC limita la durata degli interventi di pubblica utilità e dei servizi d’istruzione a 40 giorni complessivi l’anno per milite, e l’estensione del PISA consente la vigilanza sui giorni di servizio da parte della Confederazione. Sarà così possibile controllare con particolare attenzione gli interventi di pubblica utilità prestati dai quadri.

In alternativa alla proposta dell’UFAS, nell’ambito della revisione in corso si prevede che il personale a tempo pieno e a tempo parziale degli uffici cantonali e comunali responsabili della protezione civile impiegato per interventi di pubblica utilità a livello nazionale, cantonale e comunale (art. 27a LPPC) non abbia diritto alle IPG. Questa misura richiede un adeguamento della legge del 25 settembre 19524 sulle

3 SR 520.11

4 RS 834.1