Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/85: Revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 24 pagine
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2012, dell’ordinanza del 19 novembre 200318 concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM), sono già stati adottati primi correttivi volti a limitare il servizio militare presso il proprio posto di lavoro. Queste misure non sono tuttavia sufficienti. Per evitare che in futuro la Confederazione o i Cantoni in qualità di datori di lavoro percepiscano indennità di perdita di guadagno per dipendenti soggetti all’obbligo militare che prestano servizio presso il proprio posto di lavoro, e che svolgono quindi le loro normali attività lavorative, questo tipo di servizio non deve più dare diritto a un’indennità IPG.
Capoverso 3: la prima frase rimane fondamentalmente invariata (di principio le persone che prestano servizio nella protezione civile hanno diritto a un’indennità per ogni giorno intero di servizio retribuito con il soldo secondo la LPPC), ma subisce degli adattamenti redazionali. In particolare il rimando alla legge sulla protezione civile abrogata al 31 dicembre 2003 viene sostituito con il rimando alla LPPC in vigore. Viene inoltre introdotta un’eccezione per il personale a tempo pieno e a tempo parziale degli enti cantonali e comunali responsabili della protezione civile quando viene impiegato nell’ambito di interventi di pubblica utilità a livello nazionale, cantonale o comunale.
L’operazione Argus ha evidenziato che il personale a tempo pieno e a tempo parziale della protezione civile ha prestato un numero molto superiore alla media di giorni di servizio nell’ambito degli interventi di pubblica utilità. Questo perché molti impiegati della protezione civile hanno prestato servizio per il proprio datore di lavoro, nonostante ciò sia espressamente vietato dall’articolo 11 OIPU. In pratica si è verificato un riversamento abusivo dei costi degli stipendi sull’IPG. La presente disposizione intende evitare che in futuro si verifichino ancora degli abusi di questo tipo.
Per ulteriori motivazioni si rimanda inoltre al punto 3.1 del presente documento.
Capoverso 6: L’IPG serve a compensare (in parte) la perdita del salario per il periodo che una persona presta servizio militare, civile o di protezione civile. I pensionati però in genere non esercitano più alcuna attività lucrativa e non subiscono quindi nessuna perdita di guadagno. Per questo motivo le persone che percepiscono una rendita AVS o che hanno raggiunto l’età pensionabile non dovrebbero più avere diritto alle IPG. Si pone però la questione se una tale disposizione non sia anticostituzionale per l’implicita discriminazione dovuta all’età (art. 8 cpv. 2 Cost). Questo aspetto sarà analizzato in modo approfondito in collaborazione con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e dell’Ufficio federale di giustizia nel corso della procedura di consultazione.
Articolo 11 Calcolo dell’indennità
Capoverso 1: si tratta di un adattamento formale; l’abbreviazione «LAVS» viene infatti già introdotta nel nuovo capoverso 6 dell’articolo 1a LIPG.
Articolo 20a Responsabilità
La responsabilità per danni arrecati all’assicurazione stessa non è disciplinata a sufficienza. Con il rimando alle relative disposizioni della LAVS, finora la LIPG si limitava a disciplinare i casi in cui i danni venivano arrecati da organi o funzionari di
18 RS 512.21