Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/85: Revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 24 pagine

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superiori e gli specialisti è stata leggermente prolungata. Nel progetto di legge del Consiglio federale la durata delle istruzioni è stata come finora indicata in settimane. Nel corso del dibattito sul progetto di revisione della LPPC nell'estate 2011 le Camere hanno tuttavia deciso di indicare la durata dell’istruzione non più in settimane, bensì in giorni. I loro calcoli si basano su una settimana di sette giorni, contrariamente a quanto esposto nel commento dell’UFPP, dove erano stati previsti cinque giorni, analogamente a una settimana lavorativa. Su richiesta dei Cantoni, che, visti i risultati positivi, vorrebbero mantenere lo status quo, nell’ambito della revisione dove necessario i giorni sono adeguati leggermente verso il basso.

4.3 Procedura di ricorso

Attualmente la LPPC, nell’ambito delle questioni non pecuniarie, prevede il ricorso contro la valutazione dell'attitudine a prestare servizio di protezione civile (art. 66) e contro l’attribuzione a una funzione (art. 66a) nonché un diritto di ricorso del DDPS (art. 66b). Non è per contro più prevista nessun’altra possibilità di ricorso contro decisioni cantonali di ultima istanza per altre controversie di natura non pecuniaria (come era invece il caso nella prima versione della LPPC del 2002). Nella pratica queste non si possono escludere, basti pensare al settore delle costruzioni di protezione, motivo per cui deve essere prevista una relativa disposizione in merito.

4.4 Conseguenze finanziarie, per il personale e altre

4.4.1 Confederazione

In relazione al non reclutamento, agli adeguamenti nel campo della durata dell’istruzione e alla procedura di ricorso non si prevedono conseguenze degne di nota.

4.4.2 Cantoni

Per i Cantoni non vi sono conseguenze di rilievo.

4.5 Altri adeguamenti legislativi

4.5.1 Legge federale sui sistemi d’informazione militari

Per estendere il sistema PISA ai membri della protezione civile (vedi pto. 1.2) è necessario apportare le relative modifiche alla legge federale del 3 ottobre 20086 sui sistemi d’informazione militari (L SIM).

6 RS 510.91