Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/85: Revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 24 pagine

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1.3 Misure accompagnatorie

Le casse di compensazione congiuntamente all’UFPP continueranno ad effettuare i controlli di plausibilità introdotti il 1° gennaio 2010 fino a quando l’incarico del Consiglio federale dell’8 settembre 2010 (cfr. pto. 1.1) non sarà ottemperato.

L’estensione del PISA sarà accompagnata da ulteriori misure che contribuiranno a evitare interventi illeciti della protezione, in particolare nell’ambito degli interventi di pubblica utilità (cfr. pto. 3).

1.4 Altre modifiche

La presente revisione della LPPC costituisce l'occasione per apportare altri adeguamenti necessari (cfr. pto. 4). Questi concernono il non reclutamento di persone tenute a prestare servizio di protezione civile, la regolamentazione dei giorni di servizio e la procedura di ricorso.

2 Sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA)

2.1 Organo responsabile

Secondo l'articolo 12 della legge federale sui sistemi d'informazione militari (LSIM, RS 510.91), il PISA è gestito dallo Stato maggiore di condotta dell'esercito. Ciò rimane così anche in futuro. L’UFPP, in qualità di organo federale responsabile della protezione civile, controlla che i Cantoni trasmettano i dati relativi ai militi di protezione civile al sistema PISA in modo completo e vigila sul rispetto dei limiti massimi di giorni di servizio secondo la LPPC. Se tali limiti vengono superati, l’UFPP interviene presso l’organizzazione di protezione civile o il Cantone interessato.

2.2 Dati da rilevare

Nel PISA vengono rilevati i dati concernenti i militi di protezione civile seguenti:

• Numero dell’assicurazione sociale/numero AVS (13 posizioni)

• Vecchio numero AVS (11 posizioni)

• Cognome

• Nome(i)

• Data di nascita

• Sesso

• Luogo e Cantone d’origine

• Indirizzo postale, NPA e domicilio

• Organizzazione di protezione civile

• Settore specialistico (Arma)

• Funzione(i)

• Grado

• Numero complessivo di giorni di servizio prestati

• Periodo di servizio per prestazione di servizio

• Giorni di servizio per servizio con codice IPG (20, 21, 22, 23) e indicazione del

rispettivo articolo di legge

• Descrizione del tipo di servizio