Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/85: Revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 24 pagine

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1 Parte generale: tratti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

L’8 settembre 2010, nell’ambito dell’ultima revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC, RS 520.1) entrata in vigore il 1° gennaio 2012, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) di sottoporgli un progetto legislativo che consentisse di colmare le lacune individuate dall’operazione ARGUS. Il progetto di revisione verte principalmente sulla creazione di un sistema di gestione dei dati del personale della protezione civile e sui termini di chiamata in servizio.

L’obiettivo principale del progetto consiste quindi nell’evitare che militi di protezione civile prestino servizi abusivi e incassino abusivamente le indennità IPG. Il Rapporto del Consiglio federale del 26 ottobre 2011 sulle irregolarità nel conteggio dei giorni di servizio prestati per la protezione civile specifica i motivi e l’ampiezza degli abusi nonché le misure volte ad evitarli. I controlli di plausibilità svolti dal 1° gennaio 2010 dalle Casse di compensazione unitamente all’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) costituiscono già una prima misura in questo senso. Inoltre, nell’ambito dell’ultima revisione parziale della LPPC entrata in vigore il 1° gennaio 2012 sono stati introdotti dei limiti massimi per i giorni di servizio da prestare, in particolare per gli interventi di pubblica utilità della protezione civile. Il presente progetto di revisione parziale della LPPC prevede ora ulteriori provvedimenti per evitare che in futuro vengano svolte prestazioni di servizio illecite e incassate prestazioni IPG abusive.

La revisione rende necessaria anche una modifica della legge federale del 3 ottobre 20081 sui sistemi d’informazione militari (LSIM) e della legge federale del 25 settembre 19522 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG). Quest’ultima deve prevedere delle prescrizioni volte a evitare prestazioni IPG illecite anche nel settore dell’esercito.

Sono inoltre previste diverse altre modifiche della LPPC.

1.2 Estensione del sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA)

1.2.1 Attuazione dell’incarico del Consiglio federale

Secondo l’articolo 28 LPPC i controlli relativi ai militi di protezione civile incombono ai Cantoni. Per questo motivo non esiste a livello federale un registro con i dati attuali dei militi di protezione civile. Attualmente a livello federale non è pertanto possibile verificare il numero di giorni di servizio prestati da un milite o se un milite supera il limite massimo consentito di giorni di servizio, ad esempio per lo svolgimento di corsi di ripetizione. L’articolo 72 LPPC prevede che il sistema informatico

1 RS 510.91

2 RS 834.1