Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/85: Revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 24 pagine
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lett. g: con la tenuta di un registro centrale, l’UCC assume un ruolo importante nell’ambito della lotta contro gli abusi in materia di AVS/AI/IPG/AF. Per questo motivo deve essere prevista la comunicazione dei dati tramite procedura di richiamo all’UCC. Questa dovrà avere accesso ai dati sui militi di protezione civile nella misura in cui li necessita per evitare abusi in materia di IPG.
Capoverso 1bis: come dimostrano le esperienze fatte negli ultimi anni nel campo delle IPG, il potenziale d’abuso in questo settore delle assicurazioni sociali deve essere considerato molto elevato. La procedura attuale prevede che i moduli IPG vengano trasmessi alla cassa di compensazione competente per il versamento dell’indennità al termine della prestazione di servizio. Confidando nella correttezza delle indicazioni riportate sui moduli, la cassa di compensazione AVS determina l’ammontare dell’indennità e procede al versamento della stessa. In caso di dubbi sulla legittimità della domanda fatta valere (ad esempio se non è chiaro se una prestazione di servizio sia realmente stata effettuata), le casse di compensazione AVS attualmente devono avviare una procedura onerosa che ritarda il versamento dell’indennità di diverse settimane. È pertanto utile che, su richiesta, l’UCC possa comunicare alle casse di compensazione AVS i dati d’impiego dei militi di protezione civile che le sono affiliate affinché possano, in caso di dubbio su una richiesta di IPG, confrontarla con i dati d’impiego dei militi di protezione civile in questione e individuare le domande IPG illecite già prima che avvenga il versamento dell’indennità.
Sempre al fine di evitare gli abusi, a intervalli regolari l’UCC può effettuare un confronto sistematico tra i dati IPG e i dati del PISA ad esso accessibili. Esso potrà così verificare se le IPG sono state versate a giusta ragione, o, al contrario, esigere il loro rimborso.
Capoverso 2: l’introduzione del nuovo capoverso 1bisrende necessario un adattamento formale della frase introduttiva.
5.1.3.2 Legge federale del 25 settembre 195217 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG)
Articolo 1a
Capoverso 1: viene aggiunta una seconda frase. Nell’organizzazione dell’esercito certe unità amministrative dell’amministrazione militare sono rappresentate con il relativo stato maggiore militare poiché in caso d’intervento i loro compiti son parzialmente assunti da questi stati maggiori. I dipendenti dell’amministrazione militare soggetti all’obbligo di prestare servizio militare con conoscenze tecniche specifiche sono spesso incorporati in questi stati maggiori proprio per sfruttare le loro conoscenze. È così che essi svolgono le loro consuete attività, solo in uniforme. Nell’ambito dell’inchiesta amministrativa sulle prestazioni di servizio volontarie e i versamenti IPG condotta nel 2011 presso l’esercito è emerso che in seno allo stato maggiore i militari hanno svolto molti più servizi di quanto il lavoro di stato maggiore e le esercitazioni avessero realmente richiesto. Con la revisione, per il 1° luglio
17 RS 834.1