Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/85: Revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 24 pagine
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3.3 Conseguenze finanziarie, per il personale e altre
3.3.1 Confederazione
Il rafforzamento della vigilanza federale sull’autorizzazione degli interventi di pubblica utilità a livello cantonale e comunale e la verifica dei contenuti e del momento in cui sono svolti i lavori di ripristino comportano un onere supplementare. In particolare i controlli relativi ai circa ottocento interventi di pubblica utilità svolti annualmente a livello cantonale e comunale in tutto il Paese richiederanno presumibilmente un aumento delle risorse di personale presso l’UFPP.
3.3.2 Cantoni
Per i Cantoni non vi sono conseguenze di rilievo.
4 Altre modifiche
4.1 Non reclutamento
Secondo l’articolo 21 capoverso 1 della legge militare (LM, RS 510.10), le persone soggette all’obbligo di leva non sono reclutate se risultano intollerabili per l’esercito a causa di una sentenza penale per un crimine o un delitto oppure a causa di una sentenza penale che ordina una misura privativa della libertà. In questi casi la disposizione del non reclutamento è ragionevole anche nella protezione civile. L’articolo 21 LM è stato concepito soprattutto per gli autori di gravi atti di violenza. Chi per i motivi summenzionati è intollerabile per l’esercito, lo è anche per la protezione civile.
Inoltre di principio non saranno più reclutate nella protezione civile neppure le persone soggette all’obbligo di leva che non soddisfano le esigenze del servizio militare per motivi psichici, in particolare se si tratta di disturbi che potrebbero essere fonte di violenza.
L’articolo 16 LPPC, che prevede il reclutamento comune per la protezione civile e l’esercito, viene completato con un secondo capoverso conformemente a quanto esposto in precedenza.
4.2 Durata dell’istruzione
Al momento della prima entrata in vigore della LPPC il 1° gennaio 2004, la durata dei servizi d’istruzione (istruzione di base e dei quadri, perfezionamento e corsi di ripetizione) era stata indicata in settimane. Al fine di definire in modo possibilmente chiaro e unitario il concetto di «settimana», nel documento «Commento alle basi legali relative all’istruzione nella protezione della popolazione e nella protezione civile» del 7 ottobre 2004 l’UFPP aveva indicato, precisandola, la rispettiva durata in giorni.
Nel messaggio del Consiglio federale dell’8 settembre 2010 relativo alla revisione parziale della LPPC, al Parlamento sono state sottoposte tra l’altro delle modifiche nel campo delle disposizioni sull’istruzione. La durata dell’istruzione per i quadri