Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/85: Revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 24 pagine

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Questi dati gli dovranno essere trasmessi dai Cantoni ad intervalli da fissare a livello di ordinanza.

lett. b: L’UFPP controlla inoltre che i lavori di ripristino siano compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile. Affinché possa effettuare questi controlli, i Cantoni devono notificare all’UFPP i lavori di ripristino previsti almeno tre mesi prima del loro inizio (cpv. 4), in particolare indicando l’evento che ha portato alla necessità di svolgere questi lavori nonché la natura precisa dei lavori.

lett. c: L’UFPP controlla che gli interventi di pubblica utilità previsti a livello cantonale e comunale siano compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile. Affinché possa effettuare questi controlli, i Cantoni dovranno trasmettere anche in questo caso le autorizzazioni previste risp. le bozze delle decisioni all’UFPP al più tardi tre mesi prima dell'inizio dell’intervento di pubblica utilità (cpv. 4). Le bozze delle decisioni devono essere redatte dall’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione in base al diritto cantonale e devono fissare in particolare il contesto dell’intervento (luogo e durata, numero massimo di giorni di servizio da prestare), i lavori da eseguire dalla protezione civile e la ripartizione dei costi tra Cantone, Comune e richiedente. In tal modo sarà possibile verificare quantomeno dal punto di vista materiale se i singoli interventi di pubblica utilità sono compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile (art. 2 lett. b OIPU).

Un controllo completo, ossia se anche le altre condizioni poste dall’articolo 2 OIPU siano soddisfatte, sarebbe possibile unicamente se l’UFPP avesse a disposizione non solo le bozze delle decisioni, ma anche la relativa documentazione inoltrata dal richiedente assieme alla domanda di autorizzazione. Considerato il gran numero di interventi di pubblica utilità prestati a livello cantonale e comunale, un controllo di tale entità non sarebbe né realizzabile, né opportuno, dato che la responsabilità per il rispetto delle disposizioni dell’OIPU per gli interventi di pubblica utilità a livello cantonale e comunale deve rimanere dei Cantoni.

Capoverso 3: se l’UFPP constata che i limiti temporali massimi sono stati superati, deve poter intervenire ingiungendo al relativo Cantone di non effettuare i lavori di ripristino che dovrebbero essere eseguiti più tardi di tre anni dopo il verificarsi dell’evento oppure di non chiamare ulteriormente in servizio il milite interessato per il tipo di servizio in questione (per es. corsi di ripetizione). Deve inoltre trasmettere una relativa notifica all’Ufficio centrale di compensazione affinché possa a sua volta informare la cassa di compensazione AVS interessata.

Capoverso 4: Anche nei casi in cui i lavori di ripristino o gli interventi di pubblica utilità previsti a livello cantonale o comunale non fossero compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile, l’UFPP dovrà poter intervenire ingiungendo in particolare ai Cantoni di non effettuare gli interventi della protezione civile in questione.

Capoverso 5: le possibilità di intervento dell’UFPP secondo i capoversi 3 e 4 devono essere statuite di principio a livello di legge. Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di vigilanza a livello di ordinanza.