Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/85: Revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 24 pagine
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nale dall’esecuzione della pena hanno superato con successo il periodo di prova e sussiste una necessità per l’esercito (art. 21 cpv. 2 LM). In questi casi la disposizione del non reclutamento è ragionevole anche per la protezione civile. L’articolo 21 LM è stato concepito soprattutto per gli autori di gravi atti di violenza. Chi per i motivi summenzionati è intollerabile per l’esercito, lo è anche per la protezione civile. L’articolo 16 LPPC, che prevede il reclutamento comune per la protezione civile e l’esercito, viene completato in tal senso con un secondo capoverso.
Capoverso 3: È inoltre previsto che in futuro non saranno più reclutate nella protezione civile neppure le persone soggette all’obbligo di leva che non sono reclutate nell’esercito per motivi psichici, in particolare se si tratta di disturbi che potrebbero essere fonte di violenza. Questi disturbi possono infatti manifestarsi tanto nell’esercito quanto nella protezione civile.
L’attuale articolo 16 diventa il capoverso 1.
Titolo antecedente l’articolo 27
Il titolo viene adattato in funzione dei nuovi compiti di vigilanza dell’UFPP introdotti nella sezione.
5.1.1.1.2 Sezione 3: Chiamata e controlli
Articolo 27 Chiamata per interventi in caso di catastrofi o situazioni d'emer-
genza, in caso di conflitto armato o per lavori di ripristino
Capoverso 2bis: In base alla legislazione federale attuale non sussiste alcun limite temporale massimo per la prestazione di lavori di ripristino; i militi di protezione civile possono pertanto essere chiamati illimitatamente a prestare servizi di questo tipo. Per contro, dal 1° gennaio 2012 la durata complessiva degli interventi di pubblica utilità a livello nazionale, cantonale e comunale è stata limitata a 21 giorni l’anno per milite (articolo 27a cpv. 2).
È però già stata costatata la tendenza secondo cui alcuni Cantoni, una volta esauriti i giorni di servizio disponibili per gli interventi di pubblica utilità e per i corsi di ripetizione (giusta l’art. 36 LPPC anch’essi limitati), hanno iniziato a dichiarare le prestazioni di servizio come lavori di ripristino anche se in realtà spesso si tratterebbe di interventi di pubblica utilità o di corsi di ripetizione. Al fine di contrastare le prestazioni di servizio abusive, per i lavori di ripristino sarà quindi introdotta una doppia limitazione. D’un canto, i lavori di ripristino potranno essere eseguiti solo entro tre anni dal verificarsi dell’evento che li ha resi necessari. D’altro canto viene introdotta una limitazione temporale personale, nel senso che un milite di protezione civile può essere chiamato a eseguire lavori di ripristino al massimo 21 giorni l’anno. Per contro questi 21 giorni non vengono calcolati nei 40 giorni fissati nell’articolo 25a LPPC per l’insieme degli interventi di pubblica utilità a tutti e tre i livelli e ai giorni di servizio prestati per milite l’anno. I lavori di ripristino sono, per loro natura, da parificare agli interventi in caso di catastrofe e situazioni d’emergenza e a quelli in caso di conflitto armato. Non possono quindi essere soggetti a una limitazione temporale prevista per le prestazioni di servizio a scopo d’istruzione.