Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/85: Revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 24 pagine

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Capoverso 2ter: Considerate le diverse condizioni topografiche nei Cantoni e all’estensione degli eventi, i casi in cui i lavori di ripristino potrebbero superare i limiti temporali statuiti al capoverso 2bisnon sono da escludere. Per questi casi eccezionali il Consiglio federale deve definire a livello di ordinanza dei criteri per prorogare i termini di cui al capoverso 2bis.

Articolo 27a Chiamata per interventi di pubblica utilità

Capoverso 4: Secondo l’ordinanza dell’8 giugno 20089 sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU), il Consiglio federale disciplina in particolare le condizioni materiali per lo svolgimento di interventi di pubblica utilità ai tre livelli (nazionale, cantonale e comunale) e la procedura di autorizzazione per gli interventi di pubblica utilità a livello nazionale. Secondo l’articolo 8 capoverso 1 OIPU, i cantoni disciplinano la procedura di autorizzazione per interventi di pubblica utilità a livello cantonale o comunale. Nell’ambito del progetto ARGUS è però emerso che in molti Cantoni ciò non viene fatto o solo in scarsa misura. Molti Cantoni autorizzano gli interventi di pubblica utilità unicamente in base alla pianificazione annuale delle singole organizzazioni di protezione civile. In questi casi manca quindi un controllo effettivo da parte del Cantone delle condizioni materiali secondo l’articolo 2 OIPU.

Per questi motivi e per raggiungere una procedura d’autorizzazione possibilmente unitaria, d’ora in avanti il Consiglio federale disciplinerà la procedura di autorizzazione anche per interventi di pubblica utilità a livello cantonale e comunale. In particolare la LPPC sarà completata con disposizioni che fissano quali punti deve contenere al minimo un’autorizzazione (cfr. anche le seguenti spiegazioni relative all’art. 28).

La regolamentazione della procedura di chiamata rimarrà invece come finora di competenza dei Cantoni.

Articolo 28 Controlli

Capoverso 1: riprende l’attuale articolo 28.

Capoverso 2

Lett. a: in ottemperanza alla decisione del Consiglio federale dell’8 settembre 2010, in futuro l’UFPP vigilerà affinché i limiti temporali statuiti nella LPPC vengano rispettati e che i singoli militi non prestino un numero eccessivo di giorni di servizio. L’UFPP assume così un ruolo nel controllo dei militi di protezione civile. L'esecuzione effettiva dei controlli rimane però compito dei Cantoni. Inoltre l’UFPP vigila sul limite temporale massimo per lo svolgimento dei lavori di ripristino (entro tre anni dal verificarsi dell’evento).

Che gli organi cantonali addetti ai controlli trasmettano all’UFPP i dati relativi ai militi di protezione civile nella misura in cui sono necessari all’adempimento dei suoi compiti secondo la LPPC è già ora previsto dall’articolo 73 capoverso 1. D’ora in avanti l’UFPP necessiterà anche dei dati per vigilare sul rispetto dei limiti temporali massimi statuiti nella LPPC per le prestazioni di servizio nella protezione civile.

9 SR 520.14