Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/85: Revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 24 pagine

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5.1.1.2 Capitolo 3: Istruzione nella protezione civile

Articolo 33 Istruzione di base

Il capoverso 1 concerne i militi di protezione civile incorporati in un’organizzazione di protezione civile dopo il reclutamento. La durata dell’istruzione di base viene adeguata conformemente al documento dell’UFPP «Commento alle basi legali relative all'istruzione nella protezione della popolazione e nella protezione civile» del 7 ottobre 2004. Ne risulta che una settimana corrisponde a cinque giorni di servizio, due settimane (consecutive) a dodici giorni di servizio e tre settimane (consecutive) a diciannove giorni di servizio. Nell’ambito dell’istruzione di base non è possibile prestare singoli giorni di servizio, ma si deve svolgere almeno una settimana intera (cinque giorni di servizio consecutivi). Il numero minimo di giorni di servizio da prestare ammonta quindi a dieci (due settimane non consecutive di cinque giorni ciascuna), il numero massimo di giorni di servizio da prestare a diciannove (tre settimane consecutive, le prime due di sette, la terza di cinque giorni).

Capoverso 2: parte delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile vengono incorporate nella riserva di personale subito dopo il reclutamento senza assolvere l’istruzione di base (art. 18 LPPC) poiché in sovrannumero. In caso di bisogno queste possono essere tolte dalla riserva, motivo per cui la convocazione all’istruzione di base può avvenire anche più tardi di quanto previsto nel capoverso 1.

Capoverso 3: un’eccezione al capoverso 1 deve essere prevista anche per le persone naturalizzate. A partire dall’anno in cui compiono 26 anni e che quindi non vengono più reclutate nell’esercito (cfr. art. 9 cpv. 3 legge militare [LM, RS 510.10]), le persone naturalizzate devono essere sottoposte a un esame dell’idoneità al servizio di protezione civile e reclutate se risultano idonee. Per questo motivo già oggi l’articolo 13a OPCi prevede che le persone naturalizzate, a partire dall’anno in cui compiono 26 anni, assolvono l’istruzione di base al più tardi tre anni dopo il reclutamento. Come l’eccezione statuita al capoverso 2, anche questa sarà prevista nella legge e precisata dal punto di vista temporale. In base alla legge militare, dopo il 25° anno d’età le persone naturalizzate non possono più essere chiamate in servizio militare (vale a dire tramite PISA e ordine di marcia). Chiamata in servizio e indennizzo non si basano quindi sulla legislazione in materia di protezione civile. La protezione civile deve pertanto accordarsi con i centri di reclutamento in merito agli esami d’idoneità e le persone in questione devono essere annunciate per il reclutamento dall’organo cantonale responsabile della protezione civile.

Capoverso 4: un’eccezione deve essere prevista anche per le perone che intendono prestare servizio di protezione civile a titolo volontario secondo l’articolo 15 LPPC. Anche queste devono infatti poter essere reclutate e assolvere l’istruzione di base oltre i tempi statuiti al capoverso 1 (art. 7 dell’ordinanza del 10 aprile 200210 sul reclutamento [OREC]). In caso contrario l’articolo 15 LPPC non avrebbe senso, dato che un’assunzione volontaria dell’obbligo di prestare servizio di protezione civile non sarebbe più possibile dopo la fine dell’anno in cui la persona compie 26 anni. Ciò sarebbe contrario alla ratio legis dell’articolo 15 LPPC. Le persone che dispon-

10 RS 511.11