Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/85: Revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 24 pagine
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gono già di un’istruzione equivalente devono assolverla (in parte o per intero) solo se il Cantone decide in tal senso.
Articolo 34 Istruzione dei quadri
Capoverso 1: è previsto un adeguamento della durata dell’istruzione dei quadri conformemente al documento dell’UFPP «Commento alle basi legali relative all'istruzione nella protezione della popolazione e nella protezione civile» del 7 ottobre 2004. Ne risulta che una settimana corrisponde a cinque giorni di servizio, due settimane (consecutive) a dodici giorni di servizio. Come già per l’istruzione di base, nell’ambito dell’istruzione dei quadri non è possibile prestare singoli giorni di servizio, ma si deve svolgere almeno una settimana per intero (cinque giorni di servizio consecutivi). Il numero minimo di giorni di servizio da prestare ammonta quindi a quindici (tre settimane non consecutive di cinque giorni ciascuna); la Confederazione può convocare a due, i Cantoni a una settimana d’istruzione di cinque giorni. Il numero massimo di giorni di servizio da prestare ammonta a 24; sia la Confederazione, sia i Cantoni possono convocare i militi ad un massimo di 12 giorni di servizio (due settimane consecutive, una di sette [prima settimana] e una di cinque giorni di servizio [seconda settimana]).
Capoverso 2: vedi spiegazioni al capoverso 1.
Articolo 35 Perfezionamento
Capoverso 1: contrariamente a quanto previsto per l’istruzione di base e per l’istruzione dei quadri, per il perfezionamento non sussiste alcun obbligo di prestare un numero minimo di giorni di servizio e neppure di prestarli in modo consecutivo. Conformemente al documento dell’UFPP già citato in precedenza, «Commento alle basi legali relative all'istruzione nella protezione della popolazione e nella protezione civile» del 7 ottobre 2004, e in analogia alle spiegazioni relative all’articolo 34 capoverso 1, i militi di protezione civile possono essere convocati ad un massimo di 12 giorni di servizio.
Dall’inizio del 2012 la protezione civile conta sei funzioni di base. Oltre alle tre già esistenti (assistente di stato maggiore, pioniere e addetto/a all’assistenza) ne sono state introdotte tre nuove (sorvegliante del materiale, sorvegliante d’impianto e cuoco/a). Le funzioni di sorvegliante d'impianto e sorvegliante del materiale esistevano già, ma erano considerate funzioni di specialista. Su richiesta dei Cantoni queste sono ora state convertite in funzioni di base e l’ordinanza del 9 dicembre 200311 sulle funzioni, i gradi e il soldo nella protezione civile (OFGS) è stata adeguata di conseguenza con efficacia dal 1° febbraio 2012.
I militi di protezione civile assegnati a una delle nuove funzioni di base non sono quindi più considerati specialisti, motivo per cui devono essere anch’essi citati nell’articolo 35 capoverso 2 affinché possano seguire il perfezionamento. Considerati i progressi in campo tecnico, questa possibilità deve essere data in particolare ai sorveglianti d’impianto.