Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/85: Revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 24 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo

4.5.2 Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità

In futuro il personale a tempo pieno e a tempo parziale degli uffici cantonali e comunali responsabili della protezione civile impiegato nell’ambito di interventi di pubblica utilità non avrà più diritto alle indennità per perdita di guadagno. Questa modifica richiede un adeguamento dell’articolo 1a capoverso 3 della legge federale del 25 settembre 19527 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG).

Sarà adattato di conseguenza anche l’articolo 1a capoverso 1 LIPG. Dato che anche in ambito militare si sono verificati casi di versamenti illeciti di prestazioni IPG, sarà statuito che a determinate condizioni anche i dipendenti delle amministrazioni militari federali e cantonali il cui servizio militare è stato prorogato o che prestano servizio militare a titolo volontario non avranno più diritto all'IPG. Nuovo è anche il capoverso 6 dell’articolo 1a.

È inoltre necessario adattare l’articolo 11 (calcolo dell‘indennità) e introdurre un nuovo articolo 20a (responsabilità).

5 Parte dettagliata

5.1 Spiegazioni delle singole disposizioni

5.1.1 Titolo terzo: Protezione civile

5.1.1.1 Capitolo 1: Obbligo di prestare servizio di protezione civile

5.1.1.1.1 Sezione 1: Principi

Articolo 15 Volontariato

Capoverso 5: Da una valutazione dei dati IPG è emerso che nel 2011 58 persone che avevano già compiuto i 65 anni prestavano ancora servizi di protezione civile. La più anziana aveva 85 anni. Non pare opportuno convocare i beneficiari di una rendita di vecchiaia a prestazioni di servizio, pagare loro il soldo e versare loro, oltre alla pensione, un’indennità per perdita di guadagno, dal momento che esse per definizione non subiscono alcuna perdita di guadagno.

Articolo 16 Reclutamento

Capoverso 2: Secondo l’articolo 21 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19958 (LM), le persone soggette all’obbligo di leva non sono reclutate se risultano intollerabili per l’esercito a causa di una sentenza penale per un crimine o un delitto oppure a causa di una sentenza penale che ordina una misura privativa della libertà. Queste persone non vengono reclutate nell’esercito, ma possono tuttavia, su loro domanda, essere ammesse al reclutamento se in caso di sospensione condizionale o sospensione condizionale parziale della pena oppure in caso di liberazione condizio-

7 RS 834.1

8 RS 510.10