Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/85: Revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 24 pagine

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indennità di perdita di guadagno (LIPG), attuabile nell’ambito dell’attuale modifica di legge. In questo modo non vi sarebbe più il pericolo che in caso di interventi di pubblica utilità prestati illecitamente i comuni riversino sull’IPG i costi degli stipendi del loro personale della protezione civile a tempo pieno e a tempo parziale. Gli altri diritti legati ad un intervento della protezione civile, in particolare il diritto al soldo e all’assicurazione militare, rimarrebbero invariati anche per il personale a tempo pieno e a tempo parziale degli uffici cantonali e comunali responsabili della protezione civile.

3.2 Rafforzamento della vigilanza da parte della Confederazione

3.2.1 Interventi di pubblica utilità

3.2.1.1 Compatibilità con lo scopo e i compiti della protezione civile

L’autorizzazione di interventi di pubblica utilità a livello cantonale e comunale compete ai Cantoni risp. agli enti competenti in base al diritto cantonale (art. 8 cpv. 1 dell’ordinanza del 6 giugno 20085 sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile [OIPU]).

Per evitare che in futuro vengano prestati interventi di pubblica utilità illeciti, la Confederazione deve rafforzare la vigilanza in questo campo. Già oggi i Cantoni devono comunicare all’UFPP tutti gli interventi di pubblica utilità autorizzati a livello cantonale e comunale prima del loro inizio (art. 8 cpv. 2 OPCI). I Cantoni trasmettono però unicamente la notifica relativa all’autorizzazione di un intervento di pubblica utilità, senza inoltrare la relativa decisione. Per motivi di disponibilità delle risorse, attualmente l'UFPP procede a un controllo (formale) delle autorizzazioni solo nei casi sottoposti a verifica nell’ambito del controllo di plausibilità. La verifica se le condizioni di cui all’articolo 2 OIPU per l’autorizzazione di un intervento di pubblica utilità sono soddisfatte viene pertanto effettuata unicamente dai Cantoni.

D’ora in avanti i Cantoni dovranno invece trasmettere all’UFPP le autorizzazioni risp. le bozze delle relative decisioni al più tardi due mesi prima dell'inizio dell’intervento di pubblica utilità. Le bozze delle decisioni devono essere redatte dall’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione in base al diritto cantonale e devono fissare in particolare il contesto dell’intervento (luogo e durata, numero massimo di giorni di servizio da prestare), i lavori da eseguire dalla protezione civile e la ripartizione dei costi tra Cantone, Comune e richiedente. In tal modo l’UFPP avrà la possibilità di verificare materialmente se i singoli interventi di pubblica utilità sono compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile (art. 2 lett. b OIPU). Le rispettive disposizioni saranno statuite nell’OIPU. Un controllo completo, ossia se anche le altre condizioni poste dall’articolo 2 OIPU sono soddisfatte, sarebbe possibile unicamente se l’UFPP avesse a disposizione non solo le decisioni, ma anche la documentazione inoltrata dal richiedente con la domanda di autorizzazione. Considerato il gran numero di interventi di pubblica utilità prestati a livello cantonale e comunale, un controllo di tale entità non sarebbe né realizzabile, né opportuno, dato che la responsabilità per il rispetto delle disposizioni dell’OIPU per gli interventi di pubblica utilità a livello cantonale e comunale deve rimanere dei Cantoni.

5 RS 520.14