Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/85: Revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 24 pagine
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5.1.3 Modifica di altri atti legislativi
5.1.3.1 Legge federale del 3 ottobre 200815 sui sistemi d’informazione militari (LSIM)
Premessa
Come già esposto in precedenza al punto 1.2, il Sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA) sarà esteso ai controlli nella protezione civile. In un primo passo saranno introdotti nel PISA unicamente i dati necessari all’UFPP per svolgere i nuovi compiti di controllo statuiti dal nuovo articolo 28 capoverso 2 LPPC. In particolare il titolo e il campo d’applicazione della legge federale sui sistemi d'informazione militari (LSIM) non saranno pertanto ancora modificati nell’ambito della presente revisione.
Articolo 13 Scopo
lett. k: per specificare i nuovi compiti per i quali sarà utilizzato il PISA, è necessario aggiungere una lettera supplementare. Viene così introdotta la nozione di «evitare gli abusi in materia d’IPG». L’UFPP vigilerà sui limiti temporali massimi statuiti negli articoli 25a, 27 capoverso 2bise 2ter, 27a capoverso 2 e 33 – 36 LPPC. Anche l’Ufficio centrale di compensazione (UCC) avrà la possibilità di effettuare dei controlli e verificare se un servizio di protezione civile è stato realmente prestato (vedi anche spiegazioni relative all’art. 16 cpv. 1 lett. g LSIM).
Articolo 14 Dati
Capoverso 2
lett. d: già oggi il PISA contiene i dati sui militi di protezione civile rilevati nell’ambito del reclutamento comune di esercito e protezione civile. Affinché l’UFPP possa adempiere alle mansioni di vigilanza che gli incombono giusta l’articolo 28 capoverso 2 LPPC, nel PISA devono essere rilevati anche i dati dettagliati concernenti gli interventi, vale a dire i giorni di servizio effettivamente prestati nella protezione civile. L’elenco completo dei dati rilevati viene fissato nell’ordinanza del 16 dicembre 200916 sui sistemi d’informazione militari (OSIM).
Articolo 16 Comunicazione dei dati
Capoverso 1: per quanto concerne la comunicazione di dati all’UFPP può rimanere invariato. Secondo la lettera f, già oggi lo Stato maggiore di condotta dell’esercito rende i dati PISA accessibili alle autorità cantonali e federali responsabili della protezione civile mediante procedura di richiamo. Pertanto l’UFPP avrà accesso anche ai dati d’impiego dei militi di protezione civile d’ora in avanti inseriti nel PISA e potrà così effettuare i controlli secondo il nuovo articolo 28 capoverso 2 LPPC.
15SR 510.91