Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/85: Revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 24 pagine

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Capoverso 2: Anche per quanto riguarda il perfezionamento non è prescritto né un numero minimo di giorni di servizio da prestare, né un obbligo di prestarli in modo consecutivo. Conformemente al commento dell’UFPP e alle spiegazioni relative all’articolo 34 capoverso 1, i cantoni possono convocare i militi di protezione civile per un massimo di 5 giorni di servizio.

Inoltre viene formulato in modo più preciso che i Cantoni non possono convocare i militi per ulteriori cinque giorni, ma che questi giorni sono già previsti nei 12 statuiti al capoverso 1.

Articolo 36 Corsi di ripetizione

Il capoverso 1 rimane invariato. Al fine di trovare una soluzione che permetta di tenere conto delle esigenze di tutti i Cantoni, già oggi sono previsti fino a sette giorni di corsi di ripetizione. Ciò corrisponde a quanto contemplato nel documento dell’UFPP «Commento alle basi legali relative all'istruzione nella protezione della popolazione e nella protezione civile» del 7 ottobre 2004. Come per l’istruzione di base e per l’istruzione dei quadri, anche per i corsi di ripetizione deve essere prestato un numero minimo di giorni di servizio, vale a dire che i militi di protezione civile devono essere convocati per almeno due giorni di corso.

Capoverso 2: Contrariamente a quanto previsto nel documento dell’UFPP «Commento alle basi legali relative all'istruzione nella protezione della popolazione e nella protezione civile» del 7 ottobre 2004, ma in analogia agli altri tipi di formazione, anche qui per tre settimane s’intendono 19 giorni. In questo caso non è prescritto né un numero minimo di giorni di servizio da prestare, né un obbligo di prestarli in modo consecutivo.

Capoverso 3: Contrariamente a quanto previsto nel documento dell’UFPP «Commento alle basi legali relative all'istruzione nella protezione della popolazione e nella protezione civile» del 7 ottobre 2004, ma in analogia agli altri tipi di formazione, per due settimane s’intendono 12 giorni. Anche in questo caso non è prescritto né un numero minimo di giorni di servizio (supplementari) da prestare, né un obbligo di prestarli in modo consecutivo. Anche qui vengono ora citate le funzioni di base sorvegliante d’impianto e sorvegliante del materiale (vedi spiegazioni relative all’art. 35 cpv. 1).

Articolo 38 Convocazione al servizio d’istruzione

Dato che l’UFPP ora viene menzionato già all’articolo 27 capoverso 2bis, nella presente disposizione si può utilizzare l’abbreviazione.

5.1.1.3 Capitolo 8: Protezione giuridica e procedimento

5.1.1.3.1 Sezione 1: Pretese non pecuniarie