Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/85: Revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 24 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo

Articolo 66b Decisioni cantonali in ultima istanza

Secondo l’articolo 33 lettera i della legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF), il ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro le decisioni delle autorità cantonali è possibile se una legge federale prevede che tali decisioni sono impugnabili presso il Tribunale amministrativo federale. Attualmente la LPPC, nell’ambito delle questioni non pecuniarie, prevede il ricorso contro la valutazione dell’attitudine a prestare servizio di protezione civile (art. 66) e contro l’attribuzione a una funzione (art. 66a) nonché un diritto di ricorso del DDPS (art. 66b). Non è per contro più prevista nessun’altra possibilità di ricorso contro decisioni cantonali di ultima istanza per altre controversie di natura non pecuniaria (come era invece il caso nella prima versione della LPPC del 2002). Nella pratica però queste non sono da escludere, basti pensare al settore delle costruzioni di protezione, motivo per cui l’articolo 66b deve essere completato con un relativo nuovo capoverso (capoverso 1). L’attuale articolo 66b rimane invariato, ma diventa il capoverso 2.

5.1.2 Titolo quarto: Disposizioni comuni

5.1.2.1 Capitolo 2: Trattamento di dati personali

Articolo 72 Trattamento di dati

Capoverso 1ter: crea la base legale per la verifica, da parte dell’UFPP, dei giorni di servizio prestati nella protezione civile dai singoli militi e per elaborare i dati necessari a questo scopo.

Per il trattamento di questi dati non verrà creato un sistema supplementare, ma si provvederà ad estendere il sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA) ai dati della protezione civile. Il PISA è disciplinato nella legge federale del 3 ottobre 200813 sui sistemi d’informazione militari (LSIM), motivo per cui sarà necessario modificare di conseguenza sia questa, sia la relativa ordinanza del 16 dicembre 200914 sui sistemi d’informazione militari (OSIM) (vedi anche le successive spiegazioni relative all’art. 13ss. LSIM).

I dati relativi ai militi della protezione civile che saranno inseriti nel PISA non sono particolarmente degni di protezione, una relativa modifica formale della legge pertanto non sarebbe indispensabile. Le nuove disposizioni nell’articolo 28 capoverso 2 LPPC devono però essere disciplinate a livello di legge, motivo per cui l’adeguamento della LSIM per l’estensione del PISA si può inserire nell’attuale modifica di legge.

Capoverso 5: La modifica concerne solo il testo tedesco.

12RS 173.32

13RS 510.91

14 RS 510.911