Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 29 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale della migrazione UFM
Sezione 2: Diritti delle persone interessate
Art. 31 Diritto d’accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati
L’articolo 31 riprende il contenuto dell’articolo 6 LSISA e dell’articolo 19 dell’ordinanza SIMIC, su cui si basano tuttora i diritti delle persone interessate nel settore dei visti, in particolare il diritto d’accesso ai dati, il diritto di essere informati sulla raccolta dei dati personali e il diritto alla rettifica e alla cancellazione dei dati.
Cpv. 1
Chiunque si avvalga del proprio diritto d’accesso, di rettifica o di cancellazione di dati del sistema ORBIS o del C-VIS deve comprovare la propria identità e presentare una domanda scritta all’UFM.
Cpv. 2
Il capoverso 2 della presente disposizione riprende il principio secondo cui solo le autorità che hanno registrato dei dati in ORBIS e li hanno trasmessi al C-VIS possono comunicarli nel contesto dell’esercizio del diritto d’accesso.
Cpv. 3
Le domande di diritto d’accesso previste al capoverso 3 sono registrate secondo le disposizioni del regolamento sul trattamento, stabilito dall’UFM in conformità all’articolo 11 dell’ordinanza del 14 giugno 199328 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD).
Cpv. 4
Se le autorità svizzere non possono rettificare o cancellare dei dati in quanto registrati da un altro Stato, l’UFM deve contattare tale Stato entro 14 giorni.
Cpv. 5
Le domande vanno trattate senza indugio. L’espressione «senza indugio» indica un periodo per quanto possibile breve a decorrere dal deposito della domanda.
Cpv. 6
Occorre emanare una decisione motivata unicamente in caso di rifiuto dell’accesso ai dati, della rettifica o della cancellazione degli stessi.
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