Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 29 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale della migrazione UFM
D’ora in poi le autorità dello stato civile devono verificare la legalità del soggiorno dei futuri coniugi o partner registrati e segnalare le persone che non hanno potuto comprovare la legalità del loro soggiorno in Svizzera. A tal fine e per lottare contro le unioni contratte al solo fine di eludere le disposizioni in materia d’ammissione e di soggiorno degli stranieri (cfr. art. 97a CC e 6 cpv. 2 LUD), gli uffici dello stato civile e le rispettive autorità di vigilanza hanno pertanto accesso in rete ai dati figuranti nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). Lo stesso vale par determinati dati relativi ai visti, che devono parimenti essere accessibili agli uffici dello stato civile nel quadro del nuovo sistema ORBIS retto dalla presente ordinanza.
Cpv. 1 lett. i-k
Le lettere i-k illustrano i diritti d’accesso ai dati sui visti quali esistono già nel contesto dell’ordinanza SIMIC del 12 aprile 200616. Tali accessi devono essere garantiti nel contesto della creazione del nuovo sistema ORBIS. Trattasi dell’accesso concesso alla Divisione dell’assistenza giudiziaria internazionale dell’Ufficio federale di giustizia, al Servizio delle attività informative della Confederazione, nel quadro delle misure di respingimento pronunciate per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera, nonché al Tribunale amministrativo federale, per l’istruzione dei ricorsi concernenti il rilascio del visto conformemente alla LStr.
Cpv. 1 lett. l-n
Le lettere l-n sono introdotte per tenere conto di un nuovo accesso a SIMIC esistente dal 1° dicembre 2011 a favore dell’Amministrazione federale delle dogane e dell’Amministrazione federale delle contribuzioni17. Queste ultime sono tenute a consultare i dati sui visti di ORBIS nell’ambito dei loro compiti legali.
Cpv. 2
È qui fatto riferimento all’allegato 2 che disciplina in maniera circostanziata i diritti d’accesso ai diversi dati contenuti nel sistema ORBIS.
Capitolo 3: Sistema centrale d’informazione visti (C-VIS)
Sezione 1: Consultazione in rete del C-VIS (art. 109a LStr)
Art. 11
L’articolo 11 definisce con precisione i servizi aventi diritto d’accesso in rete al C-VIS ai fini della consultazione. Concretizza l’articolo 109a LStr.
16
RS 142.513
17 Art. 9 lett. o-q dell’ordinanza SIMIC