Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 29 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale della migrazione UFM

specializzato in seno a fedpol che assiste le autorità di perseguimento penale nell’investigazione dei reati. Grazie a un servizio di picchetto (7/24), il commissariato tratta in particolare le domande transfrontaliere legate a investigazioni antropometriche. Queste ultime concernono soprattutto l’identificazione di persone e di tracce mediante impronte dattiloscopiche, DNA e altro materiale antropometrico. Conduce altresì le ricerche di persone su scala internazionale. L’ottenimento dei dati del C-VIS tramite il punto d’accesso centrale gli consentirà - nei casi gravi - di effettuare rapidamente un’identificazione e ricerche precise, in particolare qualora tali ricerche debbano essere effettuate all’infuori degli orari d’ufficio.

Il Parlamento ha designato la CO fedpol quale unico punto d’accesso centrale. Le autorità abilitate a formulare una richiesta possono consultare la CO fedpol 24 ore su 24 e 7 giorni su

7. Ciò consente l’esercizio uniforme e professionale di questo sistema globale gestito in maniera centrale. L’accesso mira a consentire alle autorità di meglio prevenire e combattere le infrazioni, soprattutto se di matrice terrorista. Per quanto riguarda l’ottenimento di dati da parte della «Centrale operativa» per il proprio conto, va rilevato che la CO fedpol è articolata in commissariati i cui collaboratori effettuano turni di lavoro volti ad assicurare una permanenza costante (24 ore su 24 e 365 giorni all’anno). All’infuori degli orari di presenza obbligatoria, tutti i commissariati della CO fedpol svolgono mansioni urgenti per conto delle autorità federali incaricate della sicurezza. Ciò giustifica l’accesso ai dati del C-VIS tramite la CO fedpol da parte dei commissariati in servizio.

Art. 18 Autorità cantonali e comunali autorizzate a ottenere dei dati

Le autorità cantonali e comunali elencate in questo articolo possono, ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, presentare una domanda presso il punto d’accesso centrale (CO fedpol), in vista di ottenere determinati dati del C-VIS. Si tratta delle autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale e delle autorità di polizia delle città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.

Le autorità cantonali di perseguimento penale possono chiedere alle rispettive polizie cantonali che venga inoltrata una domanda presso la CO fedpol.

La proedura è disciplinata dai Cantoni che informano la CO fedpol.

Art. 19 Procedura per l’ottenimento dei dati

Questo articolo disciplina la procedura ordinaria e quella che interviene nei casi d’urgenza eccezionale. In linea di principio, l’autorità autorizzata rivolge la propria domanda alla CO fedpol per via cartacea o elettronica. La domanda motivata va formulata preferibilmente mediante un modulo standard, completato e trasmesso elettronicamente tramite un canale di trasmissione sicuro (Pol-Mail). Il modulo distingue i casi normali e i casi urgenti. A determinate condizioni (p. es. procedure d’indagine urgenti, sequestro urgente di materiale probatorio o arresto) si parla di caso d’urgenza eccezionale. La possibilità di trattare una richiesta presentata oralmente presuppone un’urgenza estrema che non soffre deroga. L’urgenza deve essere dimostrata nella domanda orale. Il modulo di domanda dev’essere trasmesso senza indugio alla CO fedpol non appena presentata la domanda orale. La CO fedpol verifica se erano adempite tutte le condizioni, compresa l’esistenza di un’urgenza eccezionale. Questa verifica ex post ha luogo entro un termine ragionevole dopo il