Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 29 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale della migrazione UFM
trattamento della domanda. Fedpol disciplina la procedura concreta in un regolamento sul trattamento.
I dati accessibili alla CO fedpol sono indicati all’allegato 3. Va rilevato che sono accessibili quasi tutti i dati tranne quelli registrati all’interruzione di una domanda di visto (categoria III). La CO fedpol non ha inoltre accesso ai fascicoli dei membri della famiglia o dei gruppi di viaggiatori. È invece possibile consultare i fascicoli successivi del richiedente il visto.
Art. 20 Condizioni per l’ottenimento dei dati
Questo articolo definisce con precisione a quali condizioni una delle autorità di cui agli articoli 17 e 18 può ottenere i dati.
La decisione VIS UE precisa in particolare che devono sussistere motivi ragionevoli in virtù dei quali si possa considerare che la consultazione dei dati del C-VIS può contribuire in maniera significativa alla prevenzione, all’individuazione e all’investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi. Le nozioni di «reati di terrorismo» e di «reati gravi» sono definite all’articolo 2 della decisione VIS UE come i reati definiti dal diritto nazionale che corrispondono o sono equivalenti ai reati oggetto delle decisioni quadro 2002/584/GAI21 e 2002/475/GAI22 di cui all’articolo 2 della decisione VIS UE. Non facendo parte della normativa Schengen, le due decisioni non si applicano alla Svizzera, tuttavia i reati ivi illustrati corrispondono o sono equivalenti a quelli previsti dall’articolo 286 capoverso 2 lettera a CPP. Nei casi citati in tale articolo, pertanto, è ammissibile consultare i dati del C-VIS in virtù della decisione VIS UE.
Art. 21 Consultazione e trasmissione dei dati
Se dall’insieme degli elementi in presenza emerge chiaramente che la consultazione dei dati del C-VIS contribuirebbe in maniera significativa alla prevenzione, all’individuazione e all’investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi e sarebbe pertanto necessaria e giustificata, la CO fedpol consulta il C-VIS per conto delle autorità designate. Come detto all’articolo 19, la domanda rivolta alla CO fedpol dalle autorità abilitate e la risposta della CO fedpol sono trasmesse elettronicamente, mediante il modulo di domanda, tramite un canale di trasmissione sicuro (Pol-Mail).
La consultazione del C-VIS è limitata alla ricerca dei dati di cui all’articolo 5 paragrafo 2 della decisione VIS UE:
− cognome, cognome alla nascita; nome(i); sesso; data, luogo e Paese di nascita; − attuale cittadinanza e cittadinanza alla nascita; − tipo e numero del documento di viaggio, autorità che lo ha rilasciato, data di rilascio e di scadenza; − destinazione principale e durata del soggiorno previsto; − scopo del viaggio e data di arrivo e di partenza prevista; − prima frontiera di ingresso prevista o itinerario di transito previsto; − residenza; 21 Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1. 22 Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo, GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.