Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 29 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale della migrazione UFM

connessioni esistenti in virtù dell’articolo 8 paragrafi 3 e 4 del regolamento VIS CE. La cancellazione deve intervenire senza indugio, ossia quanto prima.

Cpv. 2

Per consentire la cancellazione di cui al capoverso 1, le autorità competenti in materia di cittadinanza devono informare la Sezione Basi visti dell’UFM di tutte le naturalizzazioni.

Cpv. 3

Come detto, solo gli Stati o le autorità che hanno concesso o rifiutato il visto possono modificare i dati in ORBIS e nel C-VIS. In caso di ricorso contro il rifiuto del visto risoltosi a favore del ricorrente, i dati del ricorrente possono essere cancellati unicamente dall’autorità che ha rifiutato il visto (prima istanza). È possibile modificare i dati solo previa decisione definitiva dell’autorità di ricorso.

Art. 28 Qualità dei dati

Questo articolo disciplina la procedura che devono adottare le autorità qualora sia manifesto che i dati contenuti in ORBIS sono inesatti o che non sono stati trattati conformemente al diritto. Tale disciplina risulta in particolare dagli articoli 5 e 25 LPD. L’UFM adotta le misure necessarie non appena ha preso atto di dati erronei o trattati in maniera non conforme al diritto.

Art. 29 Conservazione dei dati provenienti dal C-VIS

Cpv. 1

Il capoverso 1 dell’articolo 29 prevede che i dati tratti dal C-VIS possono essere conservati nelle collezioni di dati nazionali solo se necessario in un caso individuale, per quanto conforme all’oggetto del C-VIS (cfr. art. 30 del regolamento VIS CE) e alle pertinenti disposizioni legali, segnatamente in materia di protezione dei dati, e per una durata che non superi quella necessaria nel caso in esame. L’articolo 4 capoverso 2 LPD prevede che il trattamento dei dati deve essere conforme ai principi della buona fede e della proporzionalità.

In certi casi è possibile registrare dei dati in ORBIS. Inoltre, in certi casi, nel contesto di una risposta positiva in seguito a una ricerca nel C-VIS, le autorità incaricate dei controlli del settore degli stranieri (Corpo delle guardie di confine e polizie cantonali) utilizzano determinati dati del sistema per redigere i propri rapporti in conformità al diritto. È steso un rapporto per esempio in caso di soggiorno illegale in Svizzera. Ciò concerne anzitutto i dati inerenti all’identità e anche quelli inerenti al visto e al documento di viaggio. Determinati dati sono utilizzati se ciò è necessario in considerazione dello scopo perseguito e conformemente al principio della proporzionalità. I rapporti del Corpo delle guardie di confine e i dati afferenti sono registrati nel sistema d’informazione del Corpo delle guardie di confine