Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 29 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale della migrazione UFM

Art. 14 Consultazione ai fini dell’identificazione

In caso di dubbi circa l’identità del detentore del visto risultanti da una ricerca svolta in virtù dell’articolo 13 oppure qualora una persona sia sprovvista del necessario visto è possibile svolgere una consultazione ai fini dell’identificazione. La ricerca va effettuata mediante le sole impronte digitali. Se la ricerca non dà esito o se le impronte digitali sono inutilizzabili, può essere svolta una ricerca basata sui dati personali come il cognome o la data di nascita e/o sui dati relativi al documento di viaggio. Questa ricerca può essere combinata con quella basata sulla nazionalità attuale o alla nascita.

Se la ricerca nel sistema centrale ha un esito positivo possono essere consultati dati supplementari rispetto a quelli previsti in caso di ricerca ai sensi dell’articolo 13. Si tratta delle categorie di dati relative ai visti rifiutati o prorogati, ossia le categorie III e IV dell’allegato 3.

Va rilevata la possibilità di consultare i fascicoli di gruppo o famiglia e i fascicoli successivi del detentore del visto (categoria VII). Le autorità hanno accesso ai medesimi dati riferiti al detentore principale del visto, ossia tutte le categorie di dati di cui all’allegato 3.

La ricerca ai sensi dell’articolo 14 consente pertanto una consultazione più estesa che non la ricerca ai sensi dell’articolo 13. Tuttavia, se l’interessato è detentore di un visto, le autorità sono tenute a svolgere in primo luogo una ricerca ai sensi dell’articolo 13.

Art. 15 Consultazione al fine di determinare lo Stato Dublino competente

Questo articolo precisa le categorie di dati che possono essere utilizzate per consultare il C-VIS al fine di determinare lo Stato Dublino competente per trattare una domanda d’asilo in base al regolamento Dublino

Il principale strumento di ricerca è dato dalle impronte digitali del richiedente l’asilo. Le impronte rilevate presso i Centri di registrazione e procedura o qualsiasi altro centro di procedura devono poter essere confrontate con i dati del C-VIS.

I dati consultabili in applicazione del regolamento Dublino sono indicati chiaramente all’allegato 3 dell’ordinanza.

Cpv. 4

Il capoverso 4 dell’articolo 15 precisa l’entità della consultazione dei dati relativi alle domande collegate ai sensi dell’articolo 8 paragrafo 4 del regolamento VIS CE (famiglia o gruppo di viaggiatori). Sono accessibili solo i dati dei membri della famiglia, ossia del coniuge e dei figli. L’accesso è altresì limitato a determinati dati della categoria I di cui all’allegato 3, ossia i dati personali seguenti: cognome, cognome alla nascita, nome, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità attuale, nazionalità alla nascita, Paese di nascita, sesso.

Tale disciplina è prevista in particolare al punto 3 dell’allegato della decisione 2009/876/CE.

Art. 16 Consultazione al fine di esaminare una domanda d’asilo

Questo articolo è simile all’articolo 15. Precisa le categorie di dati che possono essere utilizzati per consultare il C-VIS al fine di trattare una domanda d’asilo se la Svizzera è lo