Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 29 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale della migrazione UFM

Cpv. 3

Gli accessi sono definiti esaurientemente all’allegato 3 della presente ordinanza. L’allegato menziona l’insieme dei dati relativi ai visti, nonché i diritti di consultazione e di trattamento di tali dati (cfr. commento all’allegato 3). I trattamenti dei dati relativi a un visto, ossia la registrazione o l’adeguamento dei dati, possono essere eseguiti soltanto tramite il sistema nazionale ORBIS.

Sezione 2: Categorie di dati da utilizzare per consultare il C-VIS ed entità degli accessi

Art. 12 Consultazione ai fini dell’esame delle domande di visto e dell’emanazione

delle decisioni

Le autorità competenti in materia di visti sono autorizzate a svolgere una ricerca nel C-VIS prima di decidere in merito a una domanda. Sono parimenti abilitate a consultare il sistema in caso di revoca, annullamento o proroga del visto. A tal fine possono impiegare più dati congiuntamente o separatamente. Occorre in particolare segnalare i dati personali come cognome, nome, cognome alla nascita, sesso nonché data, luogo e Paese di nascita dell’interessato. Possono essere utilizzati anche i dati relativi al documento di viaggio e i dati della persona fisica o giuridica che rivolge l’invito o che si assumerà presumibilmente le spese di sussistenza durante il soggiorno. Possono essere utilizzati ai fini della ricerca nel C-VIS anche le impronte digitali, il numero della vignetta di visto e la data dei visti rilasciati preceden-temente.

Art. 13 Consultazione ai fini del controllo alle frontiere esterne Schengen o sul

territorio svizzero

L’articolo 13 riprende le categorie di dati che possono essere utilizzate per consultare il C-VIS alle frontiere esterne Schengen o sul territorio svizzero. I dati che possono essere utilizzati sono indicati nel regolamento VIS CE. Per motivi di chiarezza, è rinviato alle pertinenti disposizioni. Alle frontiere esterne Schengen è obbligatorio controllare i detentori di un visto. Questo articolo disciplina le modalità dei controlli tramite il C-VIS e quelle dei controlli effettuati sul territorio svizzero allo scopo di verificare la legalità del soggiorno di cittadini di Stati terzi.

Se la ricerca dà un risultato positivo, ossia se la persona figura nel C-VIS, possono essere consultati i dati indicati nel regolamento VIS CE. La matrice all’allegato 3 indica i dati che possono essere consultati dalle autorità. Si tratta delle categorie di dati I, II, V e VI.

Occorre altresì rilevare la possibilità di consultare i fascicoli di gruppo o famiglia (categoria VII). Le autorità vi hanno accesso ai medesimi dati riferiti al detentore principale del visto.