Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 29 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale della migrazione UFM
Cpv. 1 lett. a
In particolare è d’uopo precisare che presso l’UFM, nel contesto delle mansioni legate al settore dei visti e dei documenti viaggio, la Divisione Ammissione Dimora e la Divisione Entrata devono beneficiare di un accesso. Anche l’identificazione delle persone nel settore della migrazione necessita un accesso al sistema nazionale d’informazione visti. L’Ambito direzionale Asilo e ritorno beneficia di un accesso al sistema nel contesto dell’esame delle domande d’asilo. Il Servizio dei fascicoli deve potervi accedere ai fini dell’archiviazione. La Sezione Informatica e statistica deve poter accedere alle cifre necessarie al suo lavoro. La Divisione Ammissione Mercato del lavoro beneficia altresì di un accesso al sistema ORBIS per l’esame di determinate domande nel settore del diritto degli stranieri.
Cpv. 1 lett. b-g
Gli accessi previsti alle lettere b-g corrispondono agli accessi oggi previsti in EVA, sottosistema del SIMIC. È d’uopo accordare i medesimi diritti alle autorità svizzere per quanto concerne il nuovo sistema ORBIS.
L’articolo 10 capoverso 1 lettera d prevede un nuovo accesso non solo per la Segreteria di Stato e la Direzione politica, ma anche per la Direzione consolare del DFAE. Tale accesso è giustificato e persegue un trattamento più efficace dei ricorsi nel contesto del rilascio di visti di competenza del DFAE. La lettera g è dedicata alle autorità cantonali e comunali incaricate delle questioni relative agli stranieri. Ogni autorità incaricata di rilasciare o prorogare un permesso di soggiorno o di decidere in merito a una procedura di naturalizzazione deve poter accedere al sistema nazionale d’informazione visti per verificare il percorso migratorio della persona interessata.
La lettera f è dedicata alle unità di fedpol. Non sono previsti cambiamenti rispetto agli accessi garantiti per il sistema EVA.
La lettera g menziona altresì le autorità cantonali di polizia che svolgono mansioni in ambito migratorio, ossia nel settore della legge sugli stranieri. Tali autorità necessitano di un accesso ai dati sui visti del sistema nazionale d’informazione. In particolare occorre segnalare che le autorità cantonali di polizia possono essere chiamate a identificare una persona sprovvista di documenti atti ad attestare la legalità del suo soggiorno in Svizzera e nello spazio Schengen. Tale accesso si fonda sull’articolo 109c lettera e LStr.
Cpv. 1 lett. h
In seguito all’iniziativa parlamentare depositata dal consigliere nazionale Toni Brunner (05.463; Impedire la conclusione di matrimoni fittizi), in data 12 giugno 2009 il Parlamento ha adottato una modifica del Codice civile14 (CC), della legge del 18 giugno 200415 sull’unione domestica registrata (LUD) e della LSISA.
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RS 120
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