Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 29 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale della migrazione UFM

Capitolo 2: Sistema nazionale d’informazione visti (ORBIS)

Sezione 1: Responsabilità, scopo e struttura del sistema ORBIS

Art. 3 Responsabilità e scopo del sistema ORBIS

Questo articolo designa l’UFM quale organo responsabile per ORBIS, indicando i principali compiti legati a tale responsabilità.

Art. 4 Contenuto e struttura di ORBIS

Questo articolo definisce il contenuto e l’architettura di ORBIS e le modalità secondo cui è collegato al C-VIS. Nel sistema centrale d’informazione visti confluiscono i dati registrati da tutti i sistemi nazionali degli Stati Schengen. ORBIS contiene un’applicazione speciale corrispondente all’attuale applicazione N-VIS, che trasmette i dati nazionali al sistema centrale. In gennaio 2014, il sistema odierno EVA sarà sostituito da ORBIS. Da tale data, i dati relativi ai richiedenti il visto saranno registrati in ORBIS.

Sezione 2: Registrazione dei dati e trasferimento al C-VIS

Art. 5 Registrazione dei dati

Questo articolo verte sulla registrazione dei dati da parte delle autorità competenti definite all’articolo 109b LStr, che sostituisce l’articolo 8a della legge federale del 20 giugno 20038 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA) al momento dell’entrata in funzione di ORBIS9.

Cpv. 1

È fatto riferimento alle pertinenti disposizioni del regolamento VIS CE che definiscono i dati da registrare imperativamente qualora una domanda di visto sia considerata ammissibile ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento (CE) n. 810/200910 (di seguito codice dei visti), poi al momento del rilascio, dell’annullamento, della revoca o della proroga del visto. Questi dati sono elencati esaurientemente in allegato, nella matrice d’accesso a ORBIS (allegato 2).

Cpv. 2

I dati sono trasferiti automaticamente al C-VIS se concernono i visti Schengen di tipo A, ossia i visti di transito aeroportuale, oppure C, ossia i visti per soggiorni brevi non eccedenti tre mesi. Queste categorie di visti possono parimenti avere una validità territoriale limitata ed

8

RS 142.51

9 Messaggio concernente l’approvazione e la trasposizione degli scambi di note tra la Svizzera e l’Unione europea in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d’informazione visti (VIS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen); FF 2009 3629, RU 2010 2063. 10 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.09.2009, pag.1.