Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 29 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale della migrazione UFM
tempo debito, l’articolo sarà adeguato per integrare l’ampliamento delle funzionalità del VIS Mail.
La Sezione Basi visti dell’UFM collabora con l’ufficio VISION dell’UFM per le comunicazioni necessarie in base al regolamento VIS CE e al codice dei visti.
Capitolo 5: Protezione dei dati, sicurezza dei dati e vigilanza
Sezione 1: Trattamento dei dati
Art. 25 Principio del trattamento
Le autorità svizzere ai sensi dell’articolo 109b capoverso 3 LStr sono le uniche abilitate a modificare i dati che hanno registrato e che sono stati trasmessi al C-VIS. In altre parole, nessuno Stato può modificare dati che non ha lui stesso rilevato. Va ricordato che le autorità competenti in materia di visti sono le uniche a poter accedere al C-VIS ai fini della registrazione, modifica o cancellazione dei dati.
Art. 26 Conservazione dei dati in ORBIS
Cpv. 1
Questo articolo si riferisce unicamente ai dati del sistema nazionale d’informazione visti ORBIS. In generale, tutti i dati devono essere cancellati una volta raggiunto lo scopo per il quale sono stati registrati o non appena tale scopo non è più valido. Il termine di conservazione massimo (cinque anni) dei dati del sistema svizzero sui visti consente alle autorità svizzere autorizzate di effettuare ricerche in materia di visti per un periodo sufficientemente lungo. Infatti, dopo un termine di cinque anni non occorre più conservare i dati ai fini delle ricerche. La legge federale del 19 giugno 199226 sulla protezione dei dati (LPD) non prevede un termine per la conservazione dei dati. Tuttavia, il termine previsto rispetta il principio della proporzionalità ed equivale a quello previsto dall’ordinanza N-SIS. Allo scadere del termine massimo di cinque anni, i dati sono cancellati automaticamente.
Cpv. 2
Questo capoverso stabilisce da quando inizia a decorrere il termine di cinque anni di cui al capoverso 1 considerate le diverse registrazioni che possono aver luogo in ORBIS. Questo termine si fonda su quanto previsto dal regolamento VIS CE per il sistema centrale.
Art. 27 Cancellazione dei dati
Cpv. 1
Se una persona ottiene la cittadinanza svizzera è d’uopo cancellare i suoi dati sui visti contenuti nel sistema ORBIS e nel C-VIS. Se i dati sono stati registrati da un altro Stato, l’UFM lo informa senza indugio affinché proceda alla cancellazione richiesta. È importante rilevare che una volta cancellati i dati di una persona è indispensabile cancellare anche le
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