Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 29 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale della migrazione UFM
essere rilasciati alla frontiera (art. 11a lett. a-d dell’ordinanza del 22 ottobre 200811 concernente l’entrata e il rilascio del visto [OEV]).
Cpv. 3
Il capoverso 3 prevede la registrazione in ORBIS di dati speciali utili alla sola Svizzera. Questi dati sono registrati in particolare qualora la Svizzera rilasci un visto Schengen di tipo D, ossia un visto nazionale ai sensi dell’articolo 18 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen12. Gli stessi dati sono altresì registrati dai Cantoni qualora sia rilasciato un visto Schengen per soggiorno breve (inferiore a tre mesi) e il soggiorno soggiaccia a permesso per l’esercizio di un’attività lucrativa.
La categoria VII dell’allegato 2 elenca questi dati supplementari non trasferiti al C-VIS.
Art. 6 Registrazione da parte di terzi
L’articolo rammenta che la registrazione di determinati dati può essere delegata a terzi in applicazione delle basi legali vigenti, ossia l’articolo 98b LStr e l’articolo 15a OEV.
Art. 7 Registrazione in caso di rappresentanza di un altro Stato Schengen
Cpv. 1
Il 30 novembre 2009 la Commissione europea ha approvato la decisione 2009/876/CE13. Taluni principi di questa decisione sono ripresi nella presente ordinanza. L’articolo 7 prevede, conformemente al punto 2 dell’allegato della decisione summenzionata, che al momento di registrare i dati relativi a una domanda di visto in rappresentanza di un altro Stato Schengen, occorre indicare nei sistemi d’informazione nazionale e centrale l’identità dello Stato Schengen rappresentato.
Va rilevato che in alcune sue rappresentanze all’estero la Svizzera rappresenta determinati Stati Schengen nell’ambito del rilascio o del rifiuto dei visti. Se un richiedente il visto si trova in uno Stato Schengen e chiede per esempio la proroga del visto rilasciatogli, la proroga è effettuata da quello Stato Schengen, che diventa proprietario dei nuovi dati.
Cpv. 2
Se l’autorità di cui al capoverso 1 rilascia, rifiuta, revoca, annulla o proroga un visto, il nome dello Stato Schengen rappresentato è comunicato automaticamente al C-VIS.
11
RS 142.204
12 Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, GU L 239 del 22.09.2000, pag. 19. Modificata dal Regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata, GU L 85 del 31.03.2010, pag. 1. 13 Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009, che adotta le misure necessarie alla realizzazione tecnica per quanto riguarda l’inserimento dei dati e il collegamento delle domande, l’accesso ai dati, la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati, la registrazione delle operazioni di trattamento dei dati e il relativo accesso nell’ambito del sistema d’informazione visti, GU L 315 del 2.12.2009, pag. 30.