Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 29 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale della migrazione UFM

2. Commenti all’ordinanza sul sistema centrale d’informazione visti e sul sistema nazionale d’informazione visti

Le disposizioni relative al C-VIS restano invariate s sono simili al diritto vigente. Sono tuttavia integrate nuove disposizioni relative a ORBIS, in particolare gli articoli concernenti la registrazione e la consultazione dei dati. Le disposizioni generali del capitolo 1 sono state completate in funzione del nuovo sistema ORBIS. Il nuovo capitolo 2 è interamente dedicato a ORBIS. Il capitolo 3 tratta del C-VIS e riprende le disposizioni vigenti per tale sistema. Il nuovo capitolo 4 verte sulle altre banche dati consultate e sul sistema di comunicazione VIS Mail. Il capitolo 5 è dedicato alla protezione dei dati. Riprende i principi tuttora applicabili al C-VIS, che saranno in gran parte applicabili anche a ORBIS.

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Questo articolo definisce l’oggetto della presente ordinanza, che abbraccia sia il C-VIS sia il sistema nazionale d’informazione visti. Si tratta anzitutto di precisare quali autorità svizzere sono autorizzate ad accedere ai dati di questi due sistemi d’informazione sui visti Schengen. L’ordinanza prevede in particolare una procedura speciale per le autorità incaricate della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e di altri reati gravi. La procedura è definita al capitolo 5 dell’ordinanza. Un altro elemento rilevante dell’ordinanza concerne la protezione dei dati.

Art. 2 Definizioni

Questo articolo riprende le nozioni ricorrenti nell’ordinanza per agevolarne la lettura. Sono definite le nozioni di Stato terzo, di Stato Schengen e di Stato Dublino.

Le definizioni relative al C-VIS e al sistema nazionale d’informazione visti possono essere consultate agli articoli 109a capoverso 1 e 109b capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 20057 sugli stranieri (LStr). La nozione di punto d’accesso centrale, dal canto suo, è definita all’articolo 109a capoverso 4 LStr.

Occorre ribattezzare il sistema nazionale visti, che come detto si chiamerà ORBIS, e definirne le funzionalità. Infine, sin dall’inizio dell’ordinanza è ridefinito il meccanismo VIS Mail.

7 RS 142.20, messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 2009 concernente l’approvazione e la trasposizione degli scambi di note tra la Svizzera e l’Unione europea in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d’informazione visti (VIS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen), FF 2009 3629, RU 2010 2063.