Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 29 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale della migrazione UFM

(Rumaca) conformemente alle basi legali esistenti, segnatamente all’ordinanza del 4 aprile 200727 sul trattamento dei dati nell’AFD.

La registrazione dei dati e dei rapporti delle polizie cantonali è retta dalla legislazione cantonale.

Cpv. 2

Secondo questo capoverso le autorità di cui agli articoli 17 e 18 della presente ordinanza sono tenute a distruggere i dati che hanno ottenuto dalla CO fedpol, a meno che siano necessari nel caso specifico conformemente ai fini della decisione VIS UE, ovvero se il caso è in fase di trattamento (cfr. art. 13 della decisione VIS UE). I dati sono distrutti non appena cessano di essere utili.

Cpv. 3

L’utilizzo dei dati del C-VIS non conforme ai capoversi 1-2 viene qui definito quale utilizzo fraudolento dei dati ai sensi dell’articolo 120d LStr.

Art. 30 Comunicazione di dati sui visti a Stati terzi o a organizzazioni internazionali

Cpv. 1

In linea di principio, nessun dato trattato in ORBIS o nel C-VIS può essere comunicato a uno Stato terzo o a un’organizzazione internazionale. Per «comunicazione» ai sensi dell’articolo 31 paragrafi 1 e 2 del regolamento VIS CE s’intende altresì la messa a disposizione di dati in casi individuali.

Cpv. 2

L’UFM può trasmettere le informazioni richieste a Stati terzi o a organizzazioni internazionali in un caso individuale. Le condizioni per la comunicazione dei dati del C-VIS sono rette dall’articolo 31 del regolamento VIS CE. Possono essere trasmessi solo determinati dati elencati al presente capoverso.

Le organizzazioni internazionali sono chiaramente definite dal regolamento VIS CE (allegato al regolamento). Trattasi dell’Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR), dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e della Croce Rossa.

Cpv. 3

Per quanto concerne la comunicazione o la messa a disposizione di dati del sistema nazionale visti, l’UFM non è tenuto a rispondere alle domande che gli pervengono e non comunica informazioni di propria iniziativa. È d’uopo rinviare all’articolo 105 LStr che prevede la comunicazione di dati a Stati terzi e a organizzazioni internazionali. L’articolo 15 LSISA

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RS 631.061