Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 29 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale della migrazione UFM
obblighi di comunicazione. Determinate associazioni del settore turistico o terzi interessati possono ottenere statistiche relative al numero di persone che hanno ottenuto visti turistici, oppure relative al numero di visti legati all’esercizio di un’attività lucrativa in Svizzera.
Art. 36 Consulenza in materia di protezione dei dati
L’osservanza delle prescrizioni relative alla protezione dei dati è di competenza del consulente per la protezione dei dati del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). Egli è incaricato del coordinamento e offre sostegno, perlopiù ai sensi dell’articolo 23 OLPD, ai consulenti per la protezione dei dati degli uffici coinvolti, ossia in prima linea dell’UFM e di fedpol. I compiti sono chiaramente definiti e vengono svolti dal consulente per la protezione dei dati degli uffici interessati.
Art. 37 Vigilanza sul trattamento dei dati
Quale autorità suprema di vigilanza, l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) ha il compito di vigilare sul trattamento dei dati personali. Tale mansione incombe anche alle autorità cantonali di protezione dei dati qualora siano competenti in materia.
Le autorità federali e cantonali di protezione dei dati collaborano da vicino con il Garante europeo della protezione dei dati. Ai fini di una collaborazione efficace, l’IFPDT costituisce il punto di contatto nazionale tra le autorità cantonali di protezione dei dati e il Garante europeo della protezione dei dati.
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 38 Abrogazione del diritto vigente
L’OVIS è abrogata in concomitanza con l’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 39 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è retta nell’allegato 4.
Art. 40 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore in concomitanza con l’entrata in funzione del sistema nazionale d’informazione visti, verosimilmente nel gennaio 2014. Qualora tale data diventasse incerta, il Consiglio federale sarà incaricato di prevedere l’entrata in vigore della presente ordinanza.
Allegato 1
Questo allegato enumera tutti gli accordi d’associazione a Schengen e a Dublino.