Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 29 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 26Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale della migrazione UFM
Allegato 2
Questo allegato enumera tutti i dati contenuti nel sistema ORBIS, nonché i diritti d’accesso di ciascun gruppo d’utenti, conformemente agli articoli 109b e 109c LStr, nonché all’articolo 10 della presente ordinanza. Consente altresì di determinare se i dati possono essere unicamente consultati (A) o se possono essere anche trattati (B). Come detto, per accedere ai dati le autorità devono dimostrare il carattere indispensabile di tali dati per l’espletamento del loro mandato legale.
I dati del C-VIS che su domanda presso la CO fedpol sono comunicati alle autorità di sicurezza e di perseguimento penale sono elencati nella decisione VIS-UE. I dati del C-VIS che possono essere trasmessi alle autorità di sicurezza qualora siano adempite le condizioni di cui nella decisione VIS-UE, non corrispondono ai dati consultati attualmente in caso di esito positivo della ricerca in EVA. La portata dell’accesso a ORBIS delle polizie cantonali (controllo di confine) - le quali beneficiano già di un accesso diretto al C-VIS - è leggermente più estesa dell’attuale accesso a EVA. Anche l’accesso a ORBIS delle varie unità di fedpol e del Servizio delle attività informative della Confederazione è allargato. I dati ai quali è esteso l’accesso non sono dati sensibili. Trattasi di un cambiamento positivo che agevola alle autorità l’espletamento del loro mandato legale.
La categoria di dati VII dell’allegato 2 è destinata in primis alle autorità svizzere e concerne sia i visti di turismo di tipo C sia i visti Schengen di tipo D o i visti rilasciati in vista dell’esercizio di un’attività lucrativa in Svizzera.
Altre informazioni che non sono rilevate in base al regolamento VIS CE appaiono importanti, come per esempio lo stato civile del richiedente il visto, il fatto che abbia eventualmente un membro della famiglia cittadino dell’UE o dell’AELS, oppure i dati personali e la professione dei membri della sua famiglia. Infine, in ORBIS figurano indicazioni relative agli scambi d’informazioni avvenuti tramite il VIS Mail, come gli allegati consegnati tramite VIS Mail nell’ambito della procedura di visto.
Allegato 3
L’allegato 3 enumera tutti i dati contenuti nel C-VIS, in maniera analoga all’allegato 2. Contiene i diritti d’accesso al C-VIS delle autorità svizzere, conformemente agli articoli 109a LStr e 11 della presente ordinanza. I dati del C-VIS possono essere esclusivamente consultati. È impossibile modificare i dati direttamente nel C-VIS. Qualsiasi modifica dev’essere effettuata nel sistema nazionale d’informazione visti ed essere poi riprodotta nel C-VIS (art. 4 OVIS).
Allegato 4
L’ordinanza SIMIC dev’essere modificata in vista della messa in funzione di ORBIS. L’articolo 3 capoverso 1 lettera a, riferito al sistema EVA, è abrogato. Tale abrogazione deve intervenire in concomitanza con la messa in funzione di ORBIS, in gennaio 2014.