Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 29 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale della migrazione UFM
È inoltre dato accesso al RIPOL sia all’UFM sia alle rappresentanze svizzere all’estero che adempiono compiti consolari, per segnalazioni di persone e di reati non chiariti, compresa la ricerca di oggetti, in virtù dell’articolo 5 lettere b e d dell’ordinanza RIPOL del 15 ottobre 200823.
Conformemente all’articolo 7 capoverso 1 lettera g dell’ordinanza N-SIS del
7 maggio 200824, le rappresentanze svizzere hanno accesso al SIS nell’ambito della
procedura di visto e per verificare l’eventuale esistenza di un’iscrizione ai fini della non ammissione nel SIS.
Infine, occorre verificare se il richiedente il visto è noto al sistema ASF-STD (Automated Search Facility - Stolen Travel Documents) e se eventualmente è in possesso di un documento di viaggio rubato.
Art. 24 VIS Mail
Cpv. 1
Il VIS Mail è un mezzo di comunicazione che consente lo scambio di dati nel quadro del rilascio dei visti, ai fini della consultazione delle autorità centrali e della cooperazione consolare. Le autorità competenti per il rilascio dei visti sono libere di determinare in che modo servirsene per trasmettere domande d’informazioni.
Cpv. 2
In virtù della decisione 377/2009/CE25, il VIS Mail consente di trasmettere messaggi nel contesto della cooperazione consolare e di trasmettere documenti giustificativi (art. 16 par. 3 regolamento VIS CE). Trattasi di chiedere e fornire maggiori informazioni su un richiedente il visto. Può trattarsi per esempio di trasmettere informazioni su attività di passatore o sui documenti di viaggio.
Può parimenti trattarsi di segnalare i dati inesatti introdotti nel C-VIS (cfr art. 24 par. 2 regolamento VIS CE). Infine, sarà altresì possibile segnalare agli altri Stati Schengen l’acquisizione della cittadinanza svizzera da parte di un richiedente (cfr. art. 25 par. 2 regolamento VIS CE). In tal caso l’UFM è tenuto a informare lo Stato che ha registrato i dati sul visto, ai fini della cancellazione di tali dati.
In futuro (2015), il VIS Mail sarà inoltre l’unico mezzo di comunicazione utilizzato anche nel contesto della procedura di consultazione ai sensi dell’articolo 22 del codice dei visti, ossia qualora uno Stato esiga da altri Stati di essere consultato nell’ambito di domande di visti di determinati cittadini o determinate categorie di cittadini. Sarà altresì utilizzato per informare gli altri Stati Schengen del rilascio a un cittadino di un visto con validità territoriale limitata. A
23
RS 361.0
24
RS 362.0
25 Decisione della Commissione, del 5 maggio 2009, che adotta i provvedimenti attuativi relativi al meccanismo di consultazione e alle altre procedure di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 117 del 12 maggio 2009, pag. 3